STATUTO
della
UNIONE DEI COMUNI
COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI
- TITOLO 1 - Elementi costitutivi e principi fondamentali
- TITOLO 2 - Ordinamento strutturale;
- TITOLO 3 - L'ordinamento amministrativo e l'organizzazione dell'Unione;
- TITOLO 4 - Partecipazione popolare;
- TITOLO 5 - Disposizione finale.
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. l - Finalit�
1. L'unione dei comuni della comunit� collinare "Colline Alfieri", nel prosieguo denominata "Unione", � costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai relativi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e con riferimento agli artt. 3 e 8 della Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16, per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici che i comuni, con apposito atto delegano all'unione, al fine di migliorare la qualit� dei servizi erogati, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, di seguito elencati:
a) promozione e gestione del territorio, con particolare attenzione alle attivit� agricole;
b) manutenzione della viabilit� (fossi, segnaletica orizzontale e verticale;
c) raccolta e trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata e riutilizzo;
d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
e) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale; gestione del servizio di protezione civile;
g) valorizzazione e tutela dell'organizzazione scolastica locale;
h) organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
i) promozione dell'attivit� ricettivo-turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialit� ricreative e culturali per l'ambiente rurale e naturale;
j) salvaguardia e valorizzazione delle arti, tradizioni popolari e dei prodotti tipici.
2. I Comuni aderenti si impegnano entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo a trasferire le competenze per l'attivazione dei citati servizi, fatta salva l'allocazione di risorse umane e finanziarie da trasferire all'unione.
3. L'Unione � Ente Locale ed � pertanto dotata di autonoma soggettivit� giuridica nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonch� delle norme del presente Statuto.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
5. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.
6. L'Unione assicura la partecipazione delle comunit� locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, della solidariet�, della sussidiariet�, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicit�.
7. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attivit� amministrativa.
CON DELIBERA C.C. N. 64 IN DATA 28.11.2001, APPROVATE le seguenti integrazioni allo Statuto dell'Unione dei Comuni - Comunit� Collinare "Colline Alfieri":
"all'art.1, comma 1, vengono inseriti i servizi pubblici di nuova istituzione e, precisamente,
- lettera k) servizi per il patrimonio degli Enti e a favore degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti stessi,
- lettera l) servizi tributari,
- lettera m) servizi tecnici di progettazione,
- lettera n) sportello unico."
CON DELIBERA C.C. N. 58 IN DATA 30.09.2002, APPROVATE le seguenti integrazioni allo Statuto dell'Unione dei Comuni - Comunit� Collinare "Colline Alfieri":
"all'art.1, comma 1, dopo la lettera N) vengono aggiunte le seguenti lettere:
- lettera o) programmazione degli interventi di cui all'art. 7 della L.R. n. 16 del 28/02/2000 (competenza del Consiglio ai sensi del D.Lgs. 267/2000);
- lettera p) politiche territoriali, interventi per l'economia, promozione dei servizi sociali di cui ai capi III, IV e I della L.R. n. 16 del 28/02/2000."
Art. 2 - Programmazione, cooperazione e coordinamento
1. L'Unione adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri enti nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
Art. 3 - Sede dell'Unione
1. L'Unione � costituita dai comuni di Antignano, Celle Enomondo, Cisterna, Ferrere, Revigliasco, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, sede nel Comune di San Damiano d'Asti.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell�Unione.
3. Presso la sede dell'Unione � individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
Art. 4 - Stemma e Gonfalone
1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo pu� fregiarsi con il nome di "Colline Alfieri" e con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio della comunit�.
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonch� in ogni altra pubblica ricorrenza, pu� essere esibito il Gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. L�utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, devono essere autorizzati con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione.
Art. 5 - Scioglimento dell'Unione
1. L'Unione si scioglie quando la met� dei Consigli comunali dei comuni partecipanti abbiano, con le procedure e la maggioranza richieste per l'adozione dello statuto, deliberato di recedere dall'Unione.
2. L'Unione si scioglie anche quando la met� dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti decorsi quarantacinque giorni dal rinnovo dei rispettivi Consigli comunali.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio della comunit� ed i Consigli dei Comuni partecipanti, prendono atto della manifestata volont� di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.
Art. 6 - Recesso dall'Unione
1. Ogni Comune partecipante all'Unione pu� recedere unilateralmente con provvedimento conciliare adottato con le modalit� e la maggioranza richieste per l'adozione dello Statuto.
2. Il recesso deve essere comunicato all�Unione entro il mese di giugno affinch� il Consiglio della Comunit� ne prenda atto. Il recesso ha efficacia dal 1� gennaio dell'anno successivo.
3. Con il recesso tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Al Comune recedente � consentito affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio della Comunit�.
4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attivit� patrimoniali esistenti o future.
Art. 7 - Attivit� regolamentare
1. L'Unione ha podest� regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.
3. Nelle more dell'adozione si applicano i corrispondenti regolamenti del Comune aderente di maggior dimensione demografica all'atto della costituzione.
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 8 - Organi dell'Unione
1. Sono organi dell'Unione:
- il Consiglio della comunit�;
- il Presidente della comunit�;
- il Comitato Amministrativo.
CAPO I
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'
Art. 9 - Composizione ed elezione del Consiglio
1. Il Consiglio � composto dal Sindaco, da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante.
2. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i componenti della Giunta comunale.
3. L'elezione deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data d'insediamento di ogni Consiglio comunale.
Art. 10 - Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il proprio regolamento adottato a maggioranza assoluta.
3. Al fine della convocazione della prima seduta del Consiglio, gli Enti aderenti comunicano al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti i nominativi dei rispettivi Amministratori eletti a Consiglieri dell'Unione, entro dieci giorni dalla loro elezione.
4. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca e presiede la prima seduta del Consiglio, assistito dal proprio Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla data in cui sono state acquisite tutte le comunicazioni.
5. Il Consiglio opera con deliberazioni collegiali.
6. La convocazione della prima seduta dei Consiglio � disposta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.
Art. 11 - Status degli Amministratori dell'Unione
1 . Lo status giuridico, i casi di incompatibilit� e di ineleggibilit� dei componenti il Consiglio e del Presidente sono quelli previsti per gli Amministratori degli enti locali.
2. A ciascun componente del Consiglio della Comunit� � riconosciuto diritto di iniziativa nelle materie di competenza, nonch� di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti secondo le modalit� previste dal regolamento.
3. Ogni amministratore ha diritto di ottenere dall'Unione, dai Comuni aderenti alla stessa, nonch� dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili all'espletamento del mandato, gratuitamente, secondo le modalit� previste per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 12 - Durata in carica dei Consiglieri della Comunit�
1. I componenti il Consiglio della Comunit� rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato in seno al Comune di appartenenza e cessano con il venir meno, per qualunque motivo, del medesimo.
2. Le dimissioni presentate dal Consigliere della comunit� hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d'atto.
3. In caso di dimissioni o cessazione per ogni altra causa di un Consigliere della Comunit�, il Sindaco del comune interessato provvede entro venti giorni alla nomina del sostituto.
Art. 13 - Decadenza dei Consiglieri della Comunit�
1. Il Presidente della Comunit�, a seguito di accertamento dell'assenza del Consigliere della Comunit� per tre sedute consecutive avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all'interessato di fornire cause giustificative dell'assenza.
2. Il Consigliere � tenuto a fornire le giustificazioni entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Decorso tale termine, anche in assenza delle giustificazioni, il Consiglio della Comunit� delibera in merito.
Art. 14 - Sedute consiliari
1. Le sedute consiliari sono convocate e presiedute dai presidente o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o, entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri ovvero di uno dei sindaci dell'unione inserendo, in tali casi, all'ordine del giorno, le questioni richieste formulate secondo quanto previsto per le proposte di deliberazione.
2. Le sedute del Consiglio della Comunit� sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non � pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
3. Il Regolamento disciplina le modalit� di convocazione e di svolgimento delle sedute.
4. Il Consiglio della Comunit� delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni della legge o del presente statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio della Comunit� sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 15 - Entrata in carica
1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente dell'Unione deve rivestire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed � rieleggibile per una volta sola, consecutiva.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente.
Art. 16 - Competenze
1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno, ed assicura l'unit� dell'attivit� politico-amministrativa.
2. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:
a) svolge attivit� propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
b) d� attuazione alle linee programmatiche di mandato, mediante atti di carattere generale indicanti priorit�, mezzi da impiegare e criteri;
c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivit� dell'Unione;
d) autorizza le missioni dei consiglieri, del segretario e del direttore.
e) Riferisce periodicamente al consiglio sull'attivit� propria e dell'unione;
f) Adotta tutti gli atti che non sono attribuiti dalla Legge o dallo statuto ad altri organi.
Art. 17 - Vicepresidente
1. L'elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Vicepresidente dell'Unione deve rivestire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito le funzioni vengono svolte dal Sindaco pi� giovane di et�.
CAPO III
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Art. 18 - Composizione, nomina, status, durata in carica e cessazione
1. Il Comitato amministrativo � composto dal Presidente della Comunit� che lo presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro Vicesindaci delegati.
2. Lo status di componente il comitato amministrativo � quello di cui all'art.11 del presente statuto.
3. I componenti del Comitato amministrativo cessano:
- con la cessazione dalla carica di Sindaco o Vicesindaco del Comune;
- con il rinnovo dell'Amministrazione per scadenza naturale o anticipata del mandato;
- per il venir meno dei requisiti di nomina.
Art. 19 - Competenze
1. Il Comitato amministrativo collabora col Presidente della Comunit�;
2. In particolare:
a) emana gli atti di carattere generale, o di indirizzo gestionale - indicanti priorit�, mezzi da impiegare e criteri per l'esercizio delle funzioni delegate;
b) svolge attivit� propositiva nei confronti del Consiglio della Comunit�;
c) Promuove, assume e aderisce ad iniziative per concludere accordi di programma previsti dalla legge;
d) Adotta tutti gli atti che non sono attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi.
Art. 20 - Funzionamento
1. Le riunioni del Comitato amministrativo non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Il Comitato amministrativo opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Le deliberazioni del Comitato sono sottoscritte dal Presidente, dal Vice Presidente, e dal Segretario.
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE
CAPO I
LA GESTIONE DELL'UNIONE
Art. 21 - Principi e criteri di gestione
1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento di organizzazione, � articolata in uffici, della cui attivit� � responsabile il direttore.
2. L'Unione ispira l'organizzazione degli Uffici e del Personale a criteri di autonomia, di funzionalit� e di economicit� di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza ed efficacia.
3. L'attivit� dell'amministrazione �, fondata sulla ripartizione tra funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercitato dagli organi politici dell'Ente e funzione di gestione, svolte dal direttore secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti.
4. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire, con l'esercizio di poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all'utilizzo delle risorse disponibili.
5. Per quanto non previsto dallo statuto o da altra fonte regolamentare si applicano le norme sull'ordinamento degli enti locali.
6. Le eventuali spese a carico dei singoli Comuni associati saranno ripartite in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente il riparto.
Art. 22 - Personale
1. La disciplina del personale � riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento di organizzazione, in particolare disciplina:
a) la struttura organizzativo funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalit� di assunzione e cessazione dal servizio;
d) le forme di controllo interno di gestione.
2. Il regolamento si ispira ai seguenti criteri:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
b) versatilit� delle strutture per il raggiungimento degli obiettivi con efficacia, efficienza ed economicit�;
c) individuazione dei procedimenti e dei relativi responsabili.
3. Il personale dipendente dalla Comunit� Collinare viene inquadrato nell'ambito del contratto dei dipendenti degli EE.LL. sia per la parte economica che per la parte normativa.
CAPO II
ORGANI BUROCRATICI
Art. 23 - Il Direttore - Funzioni e nomina
1. Al Direttore sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, da perseguirsi secondo le modalit� previste dalla Legge, dal presente statuto, dai regolamenti, dagli atti di carattere generale o specifico degli organi politici ovvero impartite dal Presidente della Comunit�.
2. In particolare, il direttore ha la responsabilit� degli uffici e compie tutti gli atti di gestione di qualunque natura, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Unione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, mediante l'emanazione di determinazioni, regolate dall'art.55, comma 5 della Legge 142/1990.
3. Il Direttore esprime il parere d� regolarit� tecnica e di regolarit� contabile sulle deliberazioni degli organi dell'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 comma 1 della Legge 142/1990.
4. Il Direttore � assunto con contratto a tempo determinato, di durata prestabilita dal regolamento di organico sottoscritto dal Presidente, che ne disciplina anche lo status giuridico ed economico. L'incarico � deliberato dai Comitato Amministrativo, previo esame dei requisiti di esperienza e professionalit� prodotti dagli aspiranti, nonch� l'eventuale prova selettiva.
5. Il Direttore, � inquadrato nella categoria D, posizione economica D3 ex CCNL Comparto EE.LL. Il relativo trattamento economico pu� essere integrato con provvedimento del Consiglio della Comunit�, da una indennit� ad personam, commisurata alla qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneit� del rapporto e delle condizioni di mercato, relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 24 - Il Segretario - Funzioni e nomina
1. La funzione di Segretario dell'Unione � svolta dal Segretario comunale nominato dal Presidente della comunit� tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente di appartenenza. In caso di assenza o impedimento del segretario il Presidente nomina il sostituto scegliendo tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Segretario in particolare:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio della comunit� e del Comitato amministrativo e ne cura la verbalizzazione;
- fornisce consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici dell'Unione;
- pu� rogare i contratti in forma pubblica in cui � parte l'unione e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Unione;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunit�.
CAPO III
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 25 - Costituzione
1. Il Collegio dei Revisori dei conti � eletto dal Consiglio della Comunit�.
2. Le modalit� di nomina, la durata in carica, la revoca e decadenza sono disciplinati dall'ordinamento degli enti locali.
Art. 26 - Competenze
1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio della comunit� nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarit� contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al conto consuntivo.
2. Esercita inoltre ogni altra attivit� attribuitagli dai regolamenti, e all'uopo pu� accedere ad ogni altro atto connesso alle competenze.
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.27 - Associazionismo e partecipazione
1. L'Unione valorizza le libere forme associative senza finalit� di lucro di cittadini e promuove gli organismi di partecipazione all'amministrazione locale previsti dalla legge.
2. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, pu� consultarne le associazioni rappresentative, nonch� i soggetti portatori di interessi diffusi relativi all'atto de quo.
Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte
1. Chiunque abbia interesse pu� rivolgere al Presidente della comunit� istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attivit� di amministrazione.
2. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro centoventi giorni dal ricevimento e trasmettono l'esito al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.
Art. 29 - Accesso agli atti amministrativi
1. Ai fini di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa � riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalit� previsti dalla Legge.
2. Lo status di cittadino residente nell'unione costituisce titolarit� di interesse giuridicamente rilevante.
Art. 30 - Partecipazione al procedimento
1. L'ente comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi di legge.
2. I portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento, secondo le modalit� previste dal relativo argomento.
3. Nello svolgimento della propria attivit� l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione previsto dalla Legge.
Art. 31 - Modifiche allo statuto
1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate con le maggioranze previste per l'adozione.
2. Lo Statuto entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito previste dalla legge in materia di Enti Locali.