ALLEGATO A

 

Le distanze dai confini di propriet� da osservarsi , nel territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue (fatti salvi diversi accordi fa i confinanti):

- Metri DODICI per piante di alto fusto ( compreso le robinie),

- Metri DICIOTTO per piante di alto fusto in collina, anche se interrotti da strade pubbliche

- Metri ZERO E CINQUANTA per le viti, gli arbusti e le siepi con filari paralleli al confine

- Metri TRE per le viti, gli arbusti e le siepi con filari non paralleli al confine

- Metri QUATTRO per il nocciolo, gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto

�� fusto.

- Nelle zone di confine tra pianura e collina valgono le distanze pi� restrittive.

�� �E� da intendersi zona di pianura quella che tradizionalmente , secondo una prassi consolidata nel tempo � indicata come Val Borbore, Rio Maggiore , Rio Val Maggiore , Rio Blesio , Rio Cravino e Rio Quasso e zona di collina : tutto il restante territorio comunale.

Nelle zone di confine tra pianura e collina valgono le distanze pi� restrittive.

Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal confine vicinale.

 

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio pianeggiante del comune

per la messa a dimora di alberi sono stabilite come segue:

- Metri OTTO per le piante di alto fusto

- Metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso il nocciolo

- Metri TRE per le siepi, gli arbusti le viti e i frutteti.

E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti , sia pure osservando le distanze indicate

precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilit�, se non previa verifica e autorizzazione dell'ufficio Tecnico Comunale.

E� concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolarne lo smottamento, previa richiesta e sopraluogo dell�Ufficio Tecnico Comunale

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo , purch� la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora

L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza pu� esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi , viti , siepi , ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita . Qualora ci� non avvenisse L�amministrazione Comunale provveder� a spese del proprietario.