ALLEGATO A
Le distanze dai confini di propriet� da osservarsi , nel
territorio comunale per il piantamento di alberi sono stabilite come segue
(fatti salvi diversi accordi fa i confinanti):
- Metri DODICI per piante di alto fusto ( compreso le
robinie),
- Metri DICIOTTO per piante di alto fusto in collina,
anche se interrotti da strade pubbliche
- Metri ZERO E CINQUANTA per le viti, gli arbusti e le
siepi con filari paralleli al confine
- Metri TRE per le viti, gli arbusti e le siepi con
filari non paralleli al confine
- Metri QUATTRO per il nocciolo, gli alberi di non alto
fusto e gli alberi da frutto di non alto
�� fusto.
- Nelle zone di confine tra pianura e collina valgono le
distanze pi� restrittive.
�� �E� da
intendersi zona di pianura quella che tradizionalmente , secondo una prassi
consolidata nel tempo � indicata come Val Borbore, Rio Maggiore , Rio Val
Maggiore , Rio Blesio , Rio Cravino e Rio Quasso e zona di collina : tutto il
restante territorio comunale.
Nelle zone di confine tra pianura e collina valgono le
distanze pi� restrittive.
Per la messa dimora di piante da giardino e nei cortili
compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si
osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e
gli arbusti che devono avere una distanza minima di MEZZO METRO dal confine
vicinale.
Le distanze dalle strade comunali e vicinali da
osservarsi nel territorio pianeggiante del comune
per la messa a dimora di alberi sono stabilite come
segue:
- Metri OTTO per le piante di alto fusto
- Metri CINQUE per gli alberi non di alto fusto compreso
il nocciolo
- Metri TRE per le siepi, gli arbusti le viti e i
frutteti.
E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti ,
sia pure osservando le distanze indicate
precedentemente, in corrispondenza di curve stradali,
incroci e bivi dove sussista scarsa visibilit�, se non previa verifica e
autorizzazione dell'ufficio Tecnico Comunale.
E� concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli
franosi in modo da ostacolarne lo smottamento, previa richiesta e sopraluogo
dell�Ufficio Tecnico Comunale
Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono
a disposizione del proprietario o conduttore del fondo , purch� la loro
posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora
L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza pu� esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi , viti , siepi , ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita . Qualora ci� non avvenisse L�amministrazione Comunale provveder� a spese del proprietario.