GENERALITA' DEL
REGOLAMENTO
Art.1:Limiti
del regolamento.
Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia
rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale di questo
Comune ed è estendibile agli altri Comuni dell'area del sandamianese che
vorranno adottarlo,
Art.2:Oggetto
del servizio di polizia rurale
Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare,
nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei
regolamenti e dello disposizioni che interessano in genere le coltivazioni,le
attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.
L'adozione di tale Regolamento coordinata ed in sintonia
con i Comuni limitrofi ha lo scopo di evitare disparità di trattamento e di
uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni spesso
confinanti. Scopo finale è quello di far crescere una mentalità civile diffusa
in tutti gli ambiti rurali.
Art.3:Organi preposti al servizio di polizia rurale
Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette
dipendenze del Sindaco , dagli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale
nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle
disposizioni vigenti.
Art.4:Ordinanze del
Sindaco
Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi
delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle
persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il
termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o
regolamenti di base alle quali è riferita l'intimazione e le sanzioni a carico
degli inadempimenti.