Titolo XI
ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI
Art.40: Accensione fuochi
Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere
stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e
sui margini delle strade, senza essersi assicurati che sia stato eliminato
qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi
all'aperto se non a distanza di
sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi
devono essere costantemente
custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere
abbandonati finché non siano spenti completamente I fuochi dovranno essere
accesi preferibilmente nelle ore mattutine.
Art.41: Prevenzione incendi
E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.