Titolo XI

ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

 

Art.40: Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade, senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se      non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono          essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art.41: Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.