Titolo XII

CONTROLLI E SANZIONI

 

Art.42: Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonch� dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.43: Ripristino ed esecuzione d�ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco pu� ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono. gli estremi di cui all'art, 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.44: Omissioni di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, � punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da �- 100.000 a �. 1.000.000.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sar� inflitta la sospensione. della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1- Per recidiva nell�inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla���� disciplina dell'attivit� specifica del concessionario.

2-��� Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionale.

3.��� Per la morosit� nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione pu� avere di norma una durata massima di giorni 30.Essa si protrarr� fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa � stata inflitta.

Art.45: Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare reazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i nodi ed i limiti previsti dal codice di procedura. penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1992, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sar� trasmesso sollecitamente all'autorit� competente.