Titolo
XII
CONTROLLI
E SANZIONI
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono
accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia
Municipale nonch� dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.43:
Ripristino ed esecuzione d�ufficio
Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco pu� ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono. gli estremi di cui all'art, 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze
emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da
altre leggi o regolamenti generali e speciali, � punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da �- 100.000 a �. 1.000.000.
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e
dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o
autorizzazione del Comune, sar� inflitta la sospensione. della concessione o
dell'autorizzazione nei casi seguenti:
1- Per recidiva nell�inosservanza delle disposizioni del
presente Regolamento attinenti alla����
disciplina dell'attivit� specifica del concessionario.
2-��� Per la mancata
esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al
fatto inflazionale.
3.��� Per la
morosit� nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in
dipendenza della concessione.
La sospensione pu� avere di norma una durata massima di giorni 30.� Essa si protrarr� fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa � stata inflitta.
Art.45:
Sequestro e custodia
I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare
reazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite
e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al
sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i
nodi ed i limiti previsti dal codice di procedura. penale per il sequestro di
polizia giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della
legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1992, n. 571.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria
comunale o presso altro deposito.
Il relativo verbale sar� trasmesso sollecitamente all'autorit� competente.