Titolo XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art.46: Entrata in vigore

il presente regolamento avr� vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Le eventuali correzioni ed i miglioramenti che si rendessero necessari antecedentemente alla scadenza minima di revisione, dovranno in ogni caso essere comunicati e proposti anche agli altri Comuni sopraindicati in modo che anch'essi possano, se del caso, recepirli.

Art.47: Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non � soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.

Art.48: Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.