Titolo XIII
Art.46: Entrata in vigore
il presente regolamento avr� vigore un mese dopo la sua
regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le
consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in
contrasto con lo stesso.
Le eventuali correzioni ed i miglioramenti che si rendessero necessari antecedentemente alla scadenza minima di revisione, dovranno in ogni caso essere comunicati e proposti anche agli altri Comuni sopraindicati in modo che anch'essi possano, se del caso, recepirli.
La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non � soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade delle disposizioni del Codice Civile.
Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra norma legislativa in materia.