Titolo II
Art.5:Passaggio sui fondi privati
E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i
fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.
Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per
servit� acquistata o per aver attenuto temporaneamente il permesso dal
proprietario, devono usare la massima cura affinch� non vengano danneggiati i
raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi
stessi
Art.6: Passaggio su fondi comunali
E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere
sui fondi e sugli spazi di propriet� del Comune.� E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai
confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere
previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.
Art.7: Sentieri
panoramici
La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici
per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o
singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal
Sindaco.
Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve
essere preventivamente autorizzato per iscritto dal conduttore del fondo. Il
passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente
autorizzato dal Sindaco.
Tale passaggio non costituir� mai servit� di passaggio o
diritto ad usucapione.
Art.8:
Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago
E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi
privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in
genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.
Art.9: Sciami di api
Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse
recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altri, deve prima
avvisare il proprietario del fondo ed � tenuto al risarcimento di eventuali
danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
Con richiamo alle disposizioni dell' articolo 924 del
Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal
proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il
proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia
cessato durante due giorni di inseguirli.
Art.10:
Approvazione di prodotti
Con richiamo al Codice Penale , � vietato senza il
consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui
fondi altri, anche se spogliati interamente del raccolto, Se il permesso �
stato rilasciato per iscritto, dovr� essere presentato ad ogni richiesta agli
agenti di Polizia Giudiziaria o ad incarichi del servizio di Polizia
Rurale.� Nel caso che il conduttore del
fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il
permesso per iscritto,
Nel caso di frane che spostino una parte pi� o meno ampia
della coltura su fondo altri, il proprietario della coltivazione ha il diritto
di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti
salvi i diritti dei terzi.
I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su
terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al
proprietario delle piante stesse e nessuno pu� impossessarsene senza il suo
esplicito permesso,
E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali
e finite sui fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario
del terreno sul quale si sono depositate.
E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui,
se non recintati,senza il consenso del proprietario o dell' avente diritto.
Tuttavia questi pu� vietare tale possibilit� mediante apposizione sul limite
della sua propriet�, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma
vigente, posti in maniera visibile e continuata.
Art.11: Controllo su appropriazione dei prodotti
Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando
sorprendono in campagna persone che abbiano con s� strumenti agricoli, pollame,
legna, frutta, cereali ad altri prodotti della terra e che non siano in grado
di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici
Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti
loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.