Titolo II

 

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

 

Art.5:Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servit� acquistata o per aver attenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinch� non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi

Art.6: Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione.Chi avesse il permesso di Attraversare i terreni comunali , � tenuto d osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di propriet� del Comune.E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

Art.7: Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituir� mai servit� di passaggio o diritto ad usucapione.

Art.8: Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.

Art.9: Sciami di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altri, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed � tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell' articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art.10: Approvazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale , � vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altri, anche se spogliati interamente del raccolto, Se il permesso � stato rilasciato per iscritto, dovr� essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incarichi del servizio di Polizia Rurale.Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto,

Nel caso di frane che spostino una parte pi� o meno ampia della coltura su fondo altri, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno pu� impossessarsene senza il suo esplicito permesso,

E' vietato recuperare le nocciole dilavate dai temporali e finite sui fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati,senza il consenso del proprietario o dell' avente diritto. Tuttavia questi pu� vietare tale possibilit� mediante apposizione sul limite della sua propriet�, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata.

Art.11: Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendono in campagna persone che abbiano con s� strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ad altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.