Titolo III

PASCOLO,CACCIA,PESCA

 

Art.12: Pascolo de li animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi dare ai fondi f"timi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.Nelle ore notturne, il pascolo � permesso nei soli fondi chiusi.

Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato, 15 giorni prima della partenza, dal titolare del gregge. La richiesta d' autorizzazione dovr� essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi terrieri con indicazione dei riferimenti catastali., Occorrer�, altres� , indicare il numero dei capi costituente il gregge, tenendo presente che per ogni 100 capi l'allevatore dovr� disporre di un ettaro di prato necessario per il pascolo settimanale.

E' richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare l'eventuale diniego di autorizzazione.Il pascolo dei greggi � possibile nel solo periodo dal 15 Novembre al 28 Febbraio.

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843, commi 2, 3 e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato sera autorizzazione, verr� perseguito ai sensi di legge.

Per violazioni di quanto previsto dal presente articolo saranno applicate le sanzioni amministratile da � 2.000.000 a � 5.000.000. 

Oblazione via breve � 1,000.000.

 

Art.13: Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie d'i bestiame d'i qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle propriet� limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati � vietata la sosta del bestiame.

Art.14: Caccia e Pesca

L'esercizio della caccia e della pesca � disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.