Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento d'i
case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia
urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria e del regolamento edilizio. Le
case rurali e le attinenze, situate in prossimit� delle strade, devono essere
munite di gronda anche senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da
evitare danno alle strade.
Art.16:
Acque piovane e non
I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali
devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e
rapido allontanamento delle acque pluviali.
E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati
e pubblici.� Gli attraversamenti su
strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenze,
dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento delle stesse.
Art.17:
Igiene dei fabbricati rurali
Le case rurali devono essere tenute in costante stato di
pulizia-
I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le
concimaie devono essere costruiti secondo quanto stabilito dal regolamento
edilizio vigente e le norme di igiene previste dall'ASL.
Art.18:
Stalle e concimaie
Le stalle con due o pi� bovini e equini adulti devono essere
fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto
dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265,
nonch� dal regolamento comunale d' igiene.
Il letame dovr� essere raccolto in concimaie, con platea
impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori
dalla concimaia, i mucchi relativi sol nudo terreno potranno essere
autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a
conveniente distanza da corsi d'acqua ed in localit� che non diano luogo, per
la loro posizione, a possibilit� di infiltrazioni inquinanti l'acqua del
sottosuolo.� Restano ferme per gli
allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima
classe.
Art.19: Trasporto di letame
Per il trasporto del letame e del liquame, dovranno
essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.
Il letame potr� essere trasportato i. qualunque ora del
giorno, purch� sia contenuto in carri e rimorchi in modo da escludere ogni
dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su
strade comunali o in cento abitati.
Non sar� possibile stoccarlo in prossimit� di abitazioni
(escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falda
freatiche e dovr� essere sparso ed interrato nei termini di legge.
Art.20:
Annaffiamento con acque luride
E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le
altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.
Art.21:
Cani da guardia
I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimit� delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.� Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle propriet� vicine.