Titolo IV

COSTRUZIONI E CASE RURALI

 

Art.15: Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento d'i case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria e del regolamento edilizio. Le case rurali e le attinenze, situate in prossimit� delle strade, devono essere munite di gronda anche senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Art.16: Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali.

E' vietato produrre stillicidi di acque su fondi privati e pubblici.Gli attraversamenti su strade comunali, qualora posti in condizioni di accessi in forte pendenze, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento delle stesse.

Art.17: Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia-

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente e le norme di igiene previste dall'ASL.

Art.18: Stalle e concimaie

Le stalle con due o pi� bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nonch� dal regolamento comunale d' igiene.

Il letame dovr� essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sol nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in localit� che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilit� di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di prima classe.

Art.19: Trasporto di letame

Per il trasporto del letame e del liquame, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene.

Il letame potr� essere trasportato i. qualunque ora del giorno, purch� sia contenuto in carri e rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in cento abitati.

Non sar� possibile stoccarlo in prossimit� di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falda freatiche e dovr� essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Art.20: Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art.21: Cani da guardia

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimit� delle strade, non devono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi, in assenza di recinzioni, debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle propriet� vicine.