Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE-ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE

 

Art.22: Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi.natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di 5 metri dall'argine superiore.

Art.23: Distanze per fossi,canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondit� dei medesimi.Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali,la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi � necessario attenersialle distanze previste dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art.24: Recisione rami r radici e pulizia sponde

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi. di drenaggio sotterraneo.Per evitare ristagno dell'acqua � consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera. Secondo le nome del Codice Civile � proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.E' altres� proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante.Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della propriet� non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle propriet� private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Cos� pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art.25: Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servit� di scolo, di fossati o canali privati, � fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle propriet� contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle propriet� limitrofe devono essere spurgati dai proprietari; dovranno essere con gambette in cemento, di sezione libera pari a quella del fosso a monte e piano viabile in lose di calcestruzzo o in pietra.Non � consentita la costituzione di attraversamenti mediante tubi circolari.

Art.26: Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che  si protendono oltre il ciglio stradale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade . I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo altres� di tenere pulita le scarpate ascendenti o discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato.In caro di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potr� compiere dette operazioni a spese del trasgressore, fermo restando la contravvenzione accertata.

Art.27: Lavorazioni del terreno

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono seminare e lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 0,5 metri dal margine superiore del fosso, in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati.

Art.28: Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a ritocchino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le propriet� e/o le strade sottostati, debbono adoperarsi per evitare danni alle propriet� ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalit�.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettivit�.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle propriet� c/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.