Titolo VI

MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

 

 

Art.29 :Difesa contro le malattie delle piante e danni da deriva

Allo scopo di difesa contro malattie delle piante e in particolare contro la �flavescenza dorata� in attuazione dell�Asse Prioritario I � Misura:U dal Titolo �Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione , del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 , che si intende recepito integralmente , come allegato al presente Regolamento sotto la lettera �B� , viene stabilito quanto segue:

1.      Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante , insetti , o altri animali nocivi all�agricoltura , l�Autorit� Comunale , d�intesa con i competenti uffici provinciali per l�agricoltura e con l�osservatorio fitopatologico competente per il territorio , impartisce , di volta in volta , disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi , dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato , per sostenere la lotta contro tali parassiti.

2.      E� fatto obbligo ai proprietari , ai conduttoria qualunque titolo ed altri comunque interessati all�azienda , di denunciare all�Autorit� Comunale , al competente servizio Regionale e Provinciale per l�Agricoltura o all�Osservatorio Fitopatologico , la comparsa di insetti,animali nocivi , crittogame o , comunque , di malattie o deperimenti , che appaiano diffusibili o pericolosi , nonch� di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all�uopo indicati

3.      Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa , i proprietari ed altri comunque interessati all�azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all�infestazione , senza un certificato di immunit� rilasciato dall�Osservatorio Fitopatologico competenteper il territorio

 

Nell�eventualit� di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria , i proprietari dei fondi , degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l�indennizzo in base alle norme vigenti .

Art.30: Contenitori di antiparassitari

Non � consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovr� essere effettuato secondo la normativa vigente.

Art.31- Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Mais, i tutoli e residui colturali del mais che non siano gi� stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interramento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art.32Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stesi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno quindici mt.Dalle propriet� dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali.Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa dovr� essere eseguita a cura, coattivamente, del Comune che poi si rivarr� per il rimborso delle spese, dal proprietari dei fondi ingerbiditi medesimi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, � fatto obbligo al proprietari di estirpare i vigneti incolti, che non essendo trattati sono focolai di gravi infezioni.(Oidio. Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, etc.), anche a notevoli distante, e previa procedura di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giuste disposizioni regionali vigenti in materia.Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere , il Comune potr� fare eseguire l�estirpo.In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Qualora un vigneto sia mantenuto in uno stato di incolto per pi� di tre anni. il Comune pu� avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto, secondo le disposizioni regionali vigenti in materia, e relativo alla superficie di tale vigneto.In particolare il diritto da reimpianto in caso di inerzia del proprietario del vigneto incolto,viene ceduto ad altri viticoltori interessati alla realizzazione di nuovi vigneti, ed il ricavato viene utilizzato dall'Amministrazione Comunale per interventi di tutela del territorio e delle colture viticole.Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori aventi sede nel Comune o in uno dei comuni limitrofi del territorio �Unione dei Comuni- Comunit� Collinare � Colline Alfieri� e potranno essere usati per la realizzazione di un nuovo vigneto ricadente nell�ambito dei confini citati del territorio infrascritto . Il proprietario del terreno a vigneto incolto non avr� diritto a risarcimento alcuno.