Titolo VII

MALATTIE BESTIAME

 

Art.33: Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorit� Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, 320 e nella circolare . 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanit�. 

Art.34:Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorit� sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovr� provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua, I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorit�.