Titolo IX

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

 

Art.38: Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni pu� usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterr� pi� utili , purch� la sua attivit� non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica , il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalit� e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art.39: Allevamenti

L�eventuale allevamento di animali nei centri abitati � regolato dalle leggi vigenti, nel rispetto dell�igiene , della salute pubblica e della quiete.