Ciascun proprietario di terreni pu� usare i suoi beni per
quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterr� pi� utili , purch�
la sua attivit� non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e siano
osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.
Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la
sicurezza pubblica , il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre
modalit� e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.
L�eventuale allevamento di animali nei centri abitati � regolato dalle leggi vigenti, nel rispetto dell�igiene , della salute pubblica e della quiete.