COMUNE DI CISTERNA D’ASTI
Provincia di Asti
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE
Titolo 1. Disposizioni generali
Titolo 2. Delle entrate comunali
Titolo 3. Disposizioni ai sensi della L. 27/07/2000 n. 212
Titolo 4. Attività contenziosa e strumenti deflattivi
Titolo 5. Disposizioni in materia di accertamento con adesione
Titolo 6. Disposizioni in materia di ravvedimento
Titolo 7. Disposizioni in materia di interpello
Titolo 8. Disposizioni in materia di autotutela
Titolo 9. Disposizioni transitorie e finali
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 27 luglio 2000 n. 212 e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, ad individuare i criteri informatori delle attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure e modalità generali di gestione delle entrate e le competenze degli uffici.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
4. Le norme contenute nel presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del rapporto tributario, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente in ossequio ai principi stabiliti con la Legge. n. 212/2000.
5. Nell'ambito dei principi generali di cui al comma precedente, le presenti norme regolamentari disciplinano gli obblighi che il comune, quale soggetto attivo d'imposta, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità ed informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
DELLE ENTRATE COMUNALI
Art. 2
Definizione delle entrate
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
Art. 3
Soggetti responsabili delle entrate
1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate.
2. Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Il Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello Statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 12 della legge 212 del 2000.
Art. 4
Forme di gestione delle entrate
1. Il Consiglio Comunale, in base alle disposizioni del presente Regolamento, determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446:
a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 27, 30, 31, 32 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui D.P.R. 28/01/1988 n.43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 dei D.Lgs. 15/12/1997 n.446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24/12/1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.
Art.5
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
1. Le aliquote dei tributi nonché le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate entro i limiti ed i tempi stabiliti dalla legge dall’organo competente, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
Art. 6
Dichiarazione Tributaria
1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non presentata mediante utilizzo del prescritto modello, è considerata valida e non costituisce comportamento sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
Art. 7
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili di diritto.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari ovvero, ove sia consentito dalla legge o da altra norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, impregiudicata ogni successiva verifica da parte del competente organo comunale.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della richiesta agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti o situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è consentita una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione, sottoscritta alla presenza del Responsabile del tributo. Solo qualora il Comune non disponga ovvero non possa venire in possesso di tale documentazione mediante richiesta ad altre amministrazioni, tale documentazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dal godimento dell'agevolazione richiesta. Così pure dovrà essere prodotta qualora sia imposta dalla legge quale condizioni inderogabile per il godimento del beneficio.
Art. 8
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla Legge per ciascun tributo, decorrente dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, sul procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quella accertato.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. In ogni caso non si fa luogo a rimborso di somme inferiori a Euro 10,32.
6. Il Responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
Art. 9
Interessi
1. La misura degli interessi che maturano su tutte le somme relative alle entrate tributarie e patrimoniali, nonché ai rimborsi, è stabilita nella misura del 2,5% semestrale.
Art. 10
Attività di verifica e di controllo
1. I Responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni al Comune ovvero nelle forme associative previste negli articoli 27, 30, 31, 32, D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
3. Prima di emettere il provvedimento accertativo-sanzionatorio, il Responsabile, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza - può invitare il contribuente a fornire, entro 45 giorni dalla richiesta chiarimenti adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.
Art. 11
Poteri ispettivi
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.
Art. 12
Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni al Comune ovvero nelle forme associative previste negli articoli 27, 30, 31, 32, D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.
Art. 13
Attività di accertamento e rettifica delle entrate
tributarie e patrimoniali
1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei Responsabili all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il responsabile del procedimento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni al Comune ovvero nelle forme associative previste negli articoli 27, 30, 31, 32, D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
3. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
4. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.
Art. 14
Sanzioni - Esimenti
1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento
2. Non si applicano sanzioni ai contribuenti che estinguano la propria obbligazione tributaria mediante compensazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 27.07.2000, n. 212.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione , ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. In caso di versamento del tributo ad un Comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
Art. 15
Compensazione
1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali a far tempo dal I° gennaio 2003 e secondo le disposizioni del presente titolo.
Art. 16
Compensazione verticale
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
a) generalità e codice fiscale del contribuente;
b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
d) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.
Art. 17
Responsabile
1. Il Responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è il responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
2. In caso di invio ad Ufficio od organo incompetente, la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'Ufficio o dall'organo che l'ha ricevuta al Responsabile come individuato nel precedente comma 1.
Art. 18
Forme di riscossione volontaria
1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dai regolamenti, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - servizio di tesoreria;
Art. 19
Forme di riscossione coattiva
1.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e la convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
Art. 20
Sospensione del versamento
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.
Art. 21
Dilazioni di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1998 n. 43, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) Durata massima ventiquattro mesi;
c)Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dall’art. 9 del presente regolamento.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.329,14 è necessaria la prestazione di idonea garanzia. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.
Art. 22
Abbandono del credito
1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato in Euro 16,53;
b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
2. L'abbandono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.
Art. 23
Tutela dell'integrità patrimoniale.
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie emanate dal Comune non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in materia.
4. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L. 27.07.2000 N. 212
Art. 24
Chiarezza delle norme regolamentari tributarie
1. Le norme regolamentari in materia tributaria devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma così come risulta a seguito della modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
Art. 25
Pubblicità dei provvedimenti comunali
1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria.
Art. 26
Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
1. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi. Presso l’ufficio tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
2. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del comune, i quali debbono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le successive disposizioni in materia di interpello.
Art. 27
Rapporti con le Associazioni, CAAF ed ordini professionali
1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale ed agli ordini professionali che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.
Art. 28
Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi
1. Il Comune non può richiedere ai contribuenti atti e documenti da esso predisposti o depositati presso i propri uffici, né documenti ed informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o, comunque, efficaci:
- deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati, rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti nella destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inagibilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani particellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti a fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forma pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca e/o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositate presso gli uffici;
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del comune.
3. Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma, il Responsabile del servizio.
4. L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.
5. L'ufficio urbanistico comunale è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi per via informatica.
ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI
Art. 29
Tutela giudiziaria
1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il Comune può favorire la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione e la gestione dell'attività processuale.
2. Spetta sempre al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità della posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 così come sostituito dall'art.14 del D.Lgs. 19/6/97, n.218, e proporre appello.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato.
5. E' compito del Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Ai fini delle svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
7. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge, compatibilmente con la complessità della controversia.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art.30
Oggetto dell'adesione
1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni dei presupposti soggettivi/oggettivi oggetto di accertamento.
Art. 31
Ambito dell'adesione
1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi in cui si controverta di questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.
Art. 32
Effetti della definizione
1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili e/o fattispecie che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio.
4. La definizione non preclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla legge:
L’atto di accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente.
5. La definizione chiesta od ottenuta da uno dei coobbligati estingue l’obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
Art. 33
Responsabile
1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Responsabile del tributo.
Art.34
Attivazione della procedura su iniziativa del Comune
1. Il comune, prima della notifica dell'atto di accertamento, può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno trenta giorni prima della data fissata, ovvero mediante invito notificato nel rispetto di detto termine a norma dell'art. 60 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, contenente:
1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
2) il nominativo del responsabile ;
3) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di definizione;
4) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
5) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, in possesso del Comune.
2. Nel caso di coobbligati solidali, l'invito di cui al comma precedente deve essere notificato ad ognuno di essi.
Art.35
Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro fissato a norma dell'articolo precedente. In tal caso, il Comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.
Art. 36
Svolgimento del contraddittorio
1. Nel giorno stabilito per la definizione dell’accertamento con adesione viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale sottoscritto da entrambe le parti.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
4. In caso di perfezionamento dell’adesione il verbale riassuntivo è sostituito dall’atto di accertamento con adesione.
5. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale ed il responsabile predispone l’avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
Art. 37
Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
1. In caso di notifica di avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio non preceduto da invito a comparire, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione dell’atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposita istanza, in carta libera, di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere, così come i termini per la riscossione del tributo, sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
Analoga facoltà è attribuita al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica degli elementi a sostegno della richiesta.
3. Nel caso vi siano più coobbligati in via solidale al pagamento del tributo, l'istanza proposta da uno di essi determina l'avvio del procedimento in esame nei riguardi di tutti i coobbligati. La sospensione dei termini di impugnazione prevista al comma 1 del presente articolo si estende in favore di tutti i coobbligati.
4. L'impugnazione dell'atto di accertamento preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla medesima. L'impugnazione dell'atto da parte di uno dei coobbligati in via solidale al pagamento del tributo, non preclude la definizione del procedimento mediante adesione da parte di altro coobbligato.
5. All'atto di perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
6. Il contribuente può sempre chiedere, con le medesime modalità individuate nel comma primo del presente articolo, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
7. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato ovvero formulato telefonicamente e/o telematicamente, entro giorni quindici dal ricevimento dell'istanza. L'invito deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo in cui il contribuente od il suo rappresentante deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
8. Si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli.
Art. 38
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal Responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare, distintamente per ciascun tributo:
1) la motivazione dell'accertamento;
2) la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
3) l'ammontare delle sanzioni dovute;
4) le modalità di pagamento prescelta (rateale ovvero in unica soluzione).
2. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare, così come risultante dall'atto di accertamento con adesione.
Art.39
Modalità di pagamento
1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi Euro 2.000,00, è consentito il pagamento in un massimo di numero quattro rate triimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi di cui all’art. 9 sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro giorni venti dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso Euro 2000,00, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
Art. 40
Perfezionamento dell'adesione
1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della prevista garanzia.
2. Il precedente comma non si applica alle fattispecie inerenti la TARSU essendo il pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo.
DISPOSIZIONI MATERIA DI RAVVEDIMENTO
Art. 41
Oggetto
1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause esimenti nei tributi locali.
2. Le disposizioni che seguono vengono adottate ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997, tenuto altresì conto di quanto disposto nell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Art. 42
Cause ostative
1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento, l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.
Art. 43
Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è così ridotta:
a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
c) ad un ottavo del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione
2. Ai fini del presente articolo si considera sussistente l'obbligo della dichiarazione periodica solo con riferimento all'Imposta comunale sugli Immobili (ICI).
Art. 44
Regolarizzazione di altre violazioni
1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:
a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione l'interessato consegna la dichiarazione omessa e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi di cui all’art. 9 e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione, Nella ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che evidenzi le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.
2. Ai fini del presente articolo si considera sussistente l'obbligo della dichiarazione periodica solo con riferimento all'Imposta comunale sugli Immobili (ICI).
Art. 45
Procedura
1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio tributi del Comune.
2. Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti nell'art.43 del presente Regolamento, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare.
3. Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, il tributo, gli interessi di cui all’art. 9 del presente regolamento e la sanzione ridotta, nelle misure indicate nell’art. 43 del presente regolamento, comunicando preventivamente con apposito avviso all'interessato, l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.
Art. 46
Errore scusabile
1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.
Art. 47
Causa di esimente
1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall'eventuale richiesta del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, resteranno dovuti il tributo e gli interessi di cui all’art. 9 e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
4. Qualora il contribuente sia stato indotto in errore incolpevole a causa di decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi.
Art. 48
Rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
DISPOSIZIONI MATERIA DI INTERPELLO
Art. 49
Oggetto
1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della Legge 449/1997 e 52 del D.Lgs 446/97 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali.
Art.50
Materie oggetto d'interpello
1. Possono essere proposte dai contribuenti domande attinenti i tributi comunali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
Art. 51
Procedura
1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla ricostruzione dello stesso; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini d'impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni si intende che l’amministrazioni concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a carattere impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunto ai sensi del periodo precedente è nullo.
4. Il parere motivato emesso dal Comune deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuto di ritorno.
Art. 52
Effetti
1. L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dallo stesso rappresentato.
2. Sia in caso di mancata risposta da parte del Comune entro il termine stabilito nel precedente articolo, sia in caso di adeguamento del contribuente al parere ricevuto, non potranno essere comminate sanzioni, in relazione al quesito oggetto di interpello.
3. Il parere reso tardivamente potrà consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente.
Art. 53
Competenza
1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Responsabile del tributo cui l'interpello afferisce..
2. Il Responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni interrompe il decorso del termine di cui ai precedenti articoli sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.
DISPOSIZIONI MATERIA DI AUTOTUTELA
Art. 54
Oggetto
1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 2-quater del D.L. 30 settembre 1994 n. 564 (convertito in l. 30 novembre 1994, n. 656) e 52 del D.Lgs 446/97 e disciplina il potere di autotutela esercitatile da parte dell'Amministrazione.
Art. 55
Competenza
1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente ovvero revocare propri atti di natura impositiva ovvero ancora rinunciare all'imposizione nel caso di autoaccertamento.
2. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione del tributo, il potere di annullamento in sede di autotutela, spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza.
3. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui al comma precedente; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.
Art. 56
Criteri di priorità.
1. Nell'esercizio delle attività di cui al presente capo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
Art.57
Procedimento
1. Il potere di autotutela è esercitato dall'organo competente con l'osservanza delle norme formali e procedimentali stabilite per l'emanazione dell'atto oggetto di autotutela. Il provvedimento emesso in sede di autotutela deve essere adeguatamente motivato.
2. Dell'eventuale annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente ed all'organo giurisdizionale avanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
Art. 58
Sospensione degli effetti dell'atto impugnato
1. Nel potere di autotutela di cui al presente capo deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
2. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
3. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
Art. 59
Provvedimento di annullamento
1. L'annullamento consiste nella eliminazione dell'atto quando questo è affetto da vizi di legittimità. Il provvedimento ha efficacia retroattiva e l'atto annullato si considera come non emesso.
2. A titolo esemplificativo, le ipotesi che possono dare luogo all'annullamento di un atto impositivo sono:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto d'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza eventualmente previsti;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
i) mancanza di motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
3. L'annullamento dell'atto impositivo può avvenire, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto.
4. In ogni caso non si procede all'annullamento dell'atto per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.
5. L'esercizio del potere di autotutela non incontra limiti nella sentenza passata in giudicato che non si sia pronunciata sul merito della controversia.
Art. 60
Provvedimento di revoca
1. La revoca consiste nel ritiro dell'atto impositivo per motivi di opportunità. Il provvedimento non ha efficacia retroattiva e l'atto di revoca produce i propri effetti dal momento della sua emanazione, fatti pertanto salvi quelli prodottisi anteriormente.
2. La revoca dell'atto impositivo può avvenire, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto.
3. In ogni caso non si fa luogo alla revoca dell'atto, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.
4. L'esercizio del potere di autotutela non incontra limiti nella sentenza passata in giudicato che non si sia pronunciata sul merito della controversia.
Art.61
Rinuncia all'imposizione
1. Costituisce ipotesi di autoaccertamento, la fattispecie in cui il contribuente, previa predisposizione e presentazione della dichiarazione e/o denuncia alla luce della normativa vigente, procede alla liquidazione del tributo dovuto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, il Responsabile del tributo, desiste dal procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento e/o liquidazione qualora, nel corso del procedimento accertativo, vengano acquisiti, a seguito di richiesta e/o accessi, elementi documentali tali da indurre l'ufficio stesso a rinunciare ad emettere l'atto.
3. La rinuncia all'imposizione può avvenire, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell'atto.
4. Non si fa luogo alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.
5. L'esercizio del potere di autotutela non incontra limiti nella sentenza passata in giudicato che non si sia pronunciata sul merito della controversia.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 62
Concessionari
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Art. 63
Disposizioni finali
1. I regolamenti relativi alle singole entrate (tributarie e patrimoniali) possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina contenuta nel presente Regolamento generale, purché in coerenza e nel rispetto delle disposizioni di quest'ultimo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.