COMUNE DI SAN DAMIANO D�ASTI
PROVINCIA DI ASTI

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SEDE - San Damiano d�Asti (AT) - p.za Libert� n. 1 - C.A.P. 14015 - tel. +39.0141.975056 Fax. 0141.982582 /// UTC +39.0141. 982092

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UFFICIO TECNICO COMUNALE � SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA

 

PER L�APPLICAZIONE DEL TERZO
 
CONDONO EDILIZIO

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TECNICO COMUNALE

(Gardino geom. Paolo)

 

 

 


 

 

INDICE

 

Le fonti normative della sanatoria                                                  Pag. 3

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria                          Pag. 4

Procedura per la sanatoria edilizia � Documentazione da allegare     Pag. 5

Quadro sintetico della decisione della Corte Costituzionale

28 giugno 2004  n. 196 (profili procedimentali)                              Pag. 8

Ammissibilit� alla sanatoria                                                         Pag. 10

Inammissibilit� alla sanatoria                                                      Pag. 10

Misura dell�oblazione                                                                   Pag. 14

Legge regionale del Piemonte 10 novembre 2004, n. 33                Pag. 15

Note allegate alla L.R. del Piemonte n. 33/2004                            Pag. 17

Dalle note: il testo coordinato dell�art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269       Pag. 17

Estratto del capo IV della Legge 47/85                                         Pag. 27

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi                      Pag. 34

 


 

Le fonti normative della sanatoria

 

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, artt. 31 e segg.

 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 con l�avvertenza che � disposto dal DL 269/2003, conv. L. 326/2003, mod. L. 191/2004, art. 32, comma 39. Ai fini della determinazione dell�oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16.

 

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 come modificato dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

 

Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, art. 5 (convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

 

Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33.

 

Decreti ministeriali:

Ministero LL.PP. 15.5.1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneit� statica delle costruzioni abusive �G.U. 10.6.85, n. 135)

Ministero Finanze 31.8.1994

Ministero Finanze 13.10.1994 come integrato da

 

Circolari ministeriali:

Ministero LL.PP. 17.6.1995, n. 2241/UL (Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie � S.O. n. 102 alla G.U. 18.8.95, n. 192)

Ministero LL.PP. 30.7.1985, n. 3356/25 (G.U. 8.8.85, n. 186)

 


 

 

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all�articolo 32, comma 26, del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Dall� allegato 1 al Decreto legge 269/2003

 

-                      Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

-                      Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

-                      Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio.

-                      Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all�articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

-                      Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio.

-                      Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all�articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalit� di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.


 

Procedura per la sanatoria ediliziaDocumentazione da allegare.

 

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve

-          essere presentata al comune entro il 10/12/2004 (termine differito dal D.L. 168/2004, conv. in Legge 191/2004 n.d.r.);

 

-          essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato dal D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003.

 

Alla domanda deve essere allegato:

1)                            quanto richiesto dal Comune=

a)      dichiarazione del richiedente, sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell�articolo 46, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta di non avere carichi pendenti in relazione ai seguenti tre delitti: art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di tipo mafioso), art. 648 bis c.p. (riciclaggio) e art. 648 c.p. (impiego in attivit� economiche o finanziarie di denaro, beni o utilit� di provenienza illecita);

b)      elaborati grafici di rilievo, a firma di tecnico abilitato all�esercizio della professione, sui quali sia indicato correttamente il posizionamento in mappa del fabbricato, le piante e le sezioni debitamente quotate ed eventualmente i quattro prospetti del medesimo.  Dovr� inoltre essere indicata in modo chiaro ed inequivocabile la parte di fabbricato oggetto della sanatoria;

c)      titolo di propriet� o di disponibilit� dell�immobile (atto di compravendita, donazione, successione ecc., ovvero certificato catastale o autocertificazione), come prescritto dal I� comma dell�art. 48 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

d)      (NON E� PRECISATO SE OCCORRA O NO) dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, a firma del soggetto legittimato, ovvero certificazione di tecnico abilitato all�esercizio della professione, da cui risulti che le opere edilizie oggetto della richiesta di sanatoria NON CREANO LIMITAZIONI DI TIPO URBANISTICO ALLE PROPRIETA� FINITIME, per quanto disposto dal comma 2. dell�art. 39 L. 724/94, secondo le indicazioni fornite dal Ministero LL.PP., al punto 2.3 della Circolare 17.6.1995, n. 2241/UL;

e)      PER TUTTI GLI ABUSI CHE COMPORTANO DENUNCIA DI OPERE IN C.A. O STRUTTURE METALLICHE = certificato di idoneit� statica (completo di relazione geologica a firma di Geologo iscritto all�Albo se in zone con presenza di cavit� sotterranee od affette da subsidenza ai sensi dell�art. 3, Capo B5, commi 2 e 3 e Capo C3, comma 3 D.M.LL.PP. 11.3.1988) a firma di tecnico abilitato, iscritto all�Ordine degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 10 anni. In alternativa, nel caso in cui prima della realizzazione dei lavori oggetto della sanatoria, sia stata comunque effettuata regolare denuncia delle opere in C.A. ovvero in strutture metalliche presso il competente Ufficio del Genio Civile, certificato di collaudo ex L. 1086/71.  Se il Collaudatore e/o  il Geologo (nei casi previsti dal DM.11.3.1988) dovessero ritenere l�opera non collaudabile, in luogo del certificato di idoneita� statica o di collaudo, dovra� essere prodotto uno specifico progetto di adeguamento;

f)        prova della presentazione all�UTE della documentazione necessaria ai fini dell�accatastamento, corredata dalle planimetrie catastali dell�immobile dalle quali si evinca la distribuzione ed il numero delle unita� immobiliari;

2)                            QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE=

a) l�attestazione del versamento del 30 per cento dell�oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l�oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora l�importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l�importo dell�oblazione sia inferiore a tale cifra;

b) l�attestazione del versamento del 30 per cento dell�anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 euro, qualora l�importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l�importo dell�anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.

 

Recita infatti il D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003, all�art. 32, comma 32:

32. La domanda relativa alla definizione dell�illecito edilizio, con l�attestazione del pagamento dell�oblazione e dell�anticipazione degli oneri concessori, � presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l�11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

 

L�importo restante dell�oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata 20 dicembre 2004

- terza rata 30 dicembre 2004

 

L�importo restante dell�anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata 20 dicembre 2004

- terza rata 30 dicembre 2004

 

L�importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall�amministrazione comunale con apposita deliberazione.

 

 

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell�articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (leggasi ai sensi dell�articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 n.d.r.), corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

 

b) quando l�opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all�esercizio della professione attestante l�idoneit� statica delle opere eseguite. Qualora l�opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non � necessaria se non � oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

 

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale (non prevista n.d.r.).

 

Recita infatti il D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003, all�art. 32, comma 35:

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell�articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l�opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all�esercizio della professione attestante l�idoneit� statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

 

 

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla:

a) denuncia in catasto dell�immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all�attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell�imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l�occupazione del suolo pubblico.

 

Recita infatti il D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003, all�art. 32, comma 37:

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell�imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonch�, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l�occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonch� il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l�adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l�oblazione dovuta non � stata interamente corrisposta o � stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all�articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all�articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

 

La documentazione prevista dall�art. 35 de lla Legge 47/85 � ora inglobata tra quella sopra riportata:

 

a)       una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b)       una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altres� essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneit� statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non � necessaria se non � oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c)        un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonch� copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;

d)      un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa � situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;




 

Quadro sintetico della decisione della Corte  costituzionale  28 giugno 2004  n. 196 (profili procedimentali)

   Il presente capitolo estratto dalla rivista ondine della scuola superiore dell�economia e delle finanze � circoscritto ai soli profili procedimentali del nuovo condono edilizio, disciplinato dall�art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326.

   Non vengono perci� trattate le questioni - sostanziali -, relative alla tipologia di abusi condonabili, volumetria massima, termine di ultimazione lavori, opere abusive su demanio pubblico, opere abusive su aree vincolate.

   Giova, comunque, dare un quadro sintetico delle questioni di costituzionalit� accolte dalla Corte costituzionale 28 giugno 2004 n. 196 in ordine all�art. 32 D.L. n. 269 del 2004, per l�interesse che esse hanno anche in ordine ai profili inerenti i profili procedimentali del condono edilizio.

   La premessa fondamentale da cui muove il ragionamento della Corte (par. 20 della parte in diritto) � che occorra distinguere gli effetti penali e gli effetti amministrativi del condono edilizio.

   Sul versante degli effetti penali, - il condono edilizio straordinario, quale finora configurato nella nostra legislazione, appare essenzialmente caratterizzato dalla volont� dello Stato di intervenire in via straordinaria sul piano della esenzione dalla sanzionabilit� penale (...) -; e che - solo il legislatore statale pu� incidere sulla sanzionabilit� penale -, attesa la competenza legislativa statale esclusiva in materia penale, e che lo stesso Stato - specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalit� in materia �di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilit�� -.

   Da tale premessa deriva la sicura competenza del legislatore statale a disciplinare il condono edilizio e i suoi effetti penali, e la sussistenza, in capo ai Comuni, di un dovere di piena collaborazione con gli organi giurisdizionali penali, per dare attuazione su tutto il territorio nazionale, in modo omogeneo, agli effetti penali del condono edilizio.

   Sicch�, la competenza legislativa statale esclusiva in materia di condono si estende anche alla disciplina della collaborazione dei Comuni con gli organi giurisdizionali penali, collaborazione strettamente strumentale alla operativit� concreta degli effetti penali del condono.

   Diverso � invece l�ambito della competenza legislativa statale sul versante degli effetti amministrativi del condono edilizio.

   Infatti, l�edilizia, e dunque il condono relativo, rientra nella materia - governo del territorio -, che ai sensi dell�art. 117 Cost. forma oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

   Sicch�, spetta allo Stato stabilire solo i principi fondamentali della materia.

   Anche, dunque, in relazione al condono edilizio, sul versante dei suoi effetti amministrativi, il legislatore statale pu� stabilire solo i principi fondamentali.

   Secondo la Corte, i principi fondamentali di competenza del legislatore statale sul condono edilizio si riducono a tre:

- la previsione dell�an del condono, e dunque del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (ai sensi dell�art. 32, comma 1, D.L. n. 269 del 2003);

- la fissazione del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili;

- la determinazione delle volumetrie massime condonabili.

   Neppure tali principi fondamentali il legislatore statale pu� dettare per quelle Regioni ad autonomia speciale e Province autonome che secondo i rispettivi statuti abbiano in materia edilizia competenza legislativa esclusiva: in tali Regioni il legislatore statale pu� regolare solo gli effetti penali del condono.

   Da tali considerazioni la Corte trae argomento per dichiarare incostituzionali otto punti del nuovo condono edilizio, ritenuti non di principio ma di dettaglio, e come tali invasivi della competenza legislativa concorrente delle Regioni (par. 21 e par. 29 della parte in diritto):

1) � illegittimo il comma 26 dell�art. 32, nella parte in cui non lascia alla competenza legislativa regionale di disciplinare la possibilit�, le condizioni e le modalit� per l�ammissibilit� a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all�allegato 1 al D.L. n. 269;

2) � illegittimo il comma 25 dell�art. 32, nella parte in cui non lascia alla competenza legislativa regionale di determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione;

3) sono illegittimi il comma 14 e ss. dell�art. 32, relativi agli abusi edilizi su aree di propriet� statale, nella parte in cui non demandano alla legge regionale la disciplina del condono, negli ambiti sopra visti, anche per tale tipologia di abusi;

4) � illegittimo il comma 33 dell�art. 32, che assegna un termine di soli sessanta giorni alle leggi regionali, termine incongruo se si considera l�ampiezza e la complessit� della competenza legislativa regionale in materia di condono;

5) � incostituzionale il comma 37 dell�art. 32, che prevede il silenzio �assenso sulla domanda di condono, senza consentire alle leggi regionali di disciplinare diversamente gli effetti del silenzio prolungato del Comune;

6) � illegittimo il comma 38 dell�art. 32, perch� demanda all�allegato 1 al D.L. n. 269 del 2003, anzich� alla legge regionale, la disciplina della misura dell�anticipazione degli oneri concessori e delle relative modalit� di versamento; in via consequenziale � illegittimo l�allegato 1 nella parte in cui disciplina tali profili;

7) � illegittimo l�intero art. 32 D.L. n. 269, nella parte in cui non assegna alle Regioni un termine congruo per emanare le loro leggi sul condono; conseguentemente la Corte incarica il legislatore statale di intervenire con legge, rapidamente, ad assegnare alle Regioni un termine congruo per legiferare (termine ora fissato in quattro mesi dal D.L. 12 luglio 2004  n. 168, convertito nella L. 30 luglio 2004 n. 191);

8) � infine illegittimo il comma 49 ter dell�art. 32, che sostituisce l�art. 41, t.u. edilizia, nella parte in cui demanda al Prefetto, anzich� ai Comuni, la competenza ad eseguire la demolizione delle opere abusive, al di fuori dello schema inerzia � controllo sostitutivo.

   Volendo sintetizzare l�ambito della competenza legislativa statale in materia di condono edilizio, si pu� osservare che:

- lo Stato ha competenza legislativa statale esclusiva in ordine alla disciplina degli effetti penali del condono e in ordine alla disciplina della collaborazione dei Comuni per dare concreta attuazione a tali effetti penali;

- lo Stato ha competenza legislativa concorrente in ordine agli effetti amministrativi del condono, e pu� fissare i relativi principi fondamentali in ordine a: previsione del titolo abilitativo in sanatoria; fissazione del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili; determinazione delle volumetrie massime condonabili;

- nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome, se i rispettivi statuti prevedono competenza esclusiva in materia edilizia, il legislatore statale pu� regolare solo gli effetti penali del condono.

   La Corte ha invece ritenuto inammissibili o infondate numerose altre questioni.

   Ha ritenuto inammissibili:

- la questione di violazione dell�art. 3 Cost., sotto il profilo della discriminazione tra cittadini che rispettano la legalit� e cittadini che non la rispettano, perch� le Regioni non hanno interesse a sollevare tale questione, potendo solo dolersi delle violazioni concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni (par. 13 della parte in diritto);

   La Corte ha ritenuto infondate:

- la questione di violazione dell�art. 77 Cost., sotto il profilo della carenza dei presupposti di necessit� e urgenza, sotto il profilo della disomogeneit� del contenuto del d.l. n. 269/2003, sotto il profilo della inidoneit� di un decreto legge a porre principi fondamentali di legislazione statale: la Corte, richiamata la propria precedente giurisprudenza, ha osservato che non si tratta di una ipotesi di - evidente mancanza - dei presupposti di necessit� e urgenza; e che la omogeneit� di contenuto dei decreti legge non � requisito imposto dalla Costituzione, ma solo da una norma ordinaria (art. 15 L. n. 400 del 1988); e che un decreto legge � atto potenzialmente idoneo ad esprimere principi fondamentali di legislazione statale (par. 18 della parte in diritto);

- la questione di violazione dell�art. 79 Cost., sotto il profilo che il condono edilizio sarebbe una amnistia impropria, che dovrebbe rispettare tutti i requisiti prescritti per le leggi di amnistia; la Corte ha ritenuto, richiamando la propria precedente giurisprudenza, che va negata la natura di amnistia impropria del condono (par. 19 della parte in diritto);

- la questione di violazione dell�art. 9 Cost., sotto il profilo dell�incongruo bilanciamento tra interesse a tutela del paesaggio e interessi finanziari, a favore di questi ultimi; ha osservato la Corte che la complessiva disciplina, anche alla luce dei futuri interventi dei legislatori regionali, non � sbilanciata in danno della tutela del paesaggio e dell�ambiente (par. 23 della parte in diritto);

- la questione di violazione dell�art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina rispetto agli interessi urbanistico � edilizi; ha osservato la Corte che la complessiva disciplina non � irragionevole, presentando elementi di discontinuit� con i precedenti condoni, a loro volta ritenuti dalla Corte a suo tempi eccezionali straordinari e non ripetibili (par. 24 della parte in diritto);

- la questione di violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell�art. 137 Cost., sotto il profilo che il nuovo condono contrasterebbe con le pronunce della Corte sui precedenti condoni, che ne avevano affermato la irripetibilit�; ha osservato la Corte che la precedente giurisprudenza della Corte non � in assoluto preclusiva di ulteriori condoni, e che comunque non pu� aversi violazione di giudicato costituzionale, relativo a determinati atti legislativi, in presenza di un nuovo atto legislativo (par. 25 della parte in diritto della decisione);

- la questione di violazione dell�art. 119 Cost., sotto il profilo degli ingenti costi di gestione del condono per i Comuni; ha osservato la Corte che il legislatore ha previsto nell�art. 32 quattro forme di introiti da condono in favore degli enti locali, ancorch� di incerta quantificazione allo stato e non raffrontabili con i costi del condono, e che l�intervento del legislatore regionale potr� incrementare le entrate per i Comuni (par. 26 della parte in diritto);

- la questione di violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, sotto il profilo che le Regioni non hanno partecipato al procedimento di formazione dell�art. 32; ha osservato la Corte che non risulta costituzionalizzata la partecipazione delle Regioni alla formazione dei decreti legge statali e relative leggi di conversione (par. 27 della parte in diritto);

- la questione di illegittimit� del comma 5 dell�art. 32, che prevede il supporto del Ministero delle infrastrutture ai Comuni al fine dell�applicazione della normativa sul condono; ha osservato la Corte che essendo previsto tale supporto di intesa con le Regioni, � salvaguardata l�autonomia regionale (par. 28 della parte in diritto).

   Infine la Corte ha ritenuto assorbite le sollevate questioni di costituzionalit� in relazione ai commi 25, 26, 27, 35, da 14 a 20, in quanto l�accoglimento delle questioni sopra viste ha fatto venir meno l�interesse specifico alle doglianze su tali norme.

 

 


 

Ammissibilit� alla sanatoria

 

Dispone il comma 26., art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 come modificato dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

 

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all�allegato 1:

 

a) numeri da 1 a 3, nell�ambito dell�intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonch� 4, 5 e 6 nell�ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

 

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale � determinata la possibilit�, le condizioni e le modalit� per l�ammissibilit� a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

 

N.d.r. al fine dell�applicabilit� della sanatoria nei casi previsti dal comma 26., art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, l�unica norma che potrebbe essere presa a riferimento � quella contenuta Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33, art. 1, comma 1., che recita:

1.     La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall�articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell�andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da ultimo modificato dall�articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Piemonte secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32 per tutte le tipologie elencate nell�allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, salvo quanto disposto dalla presente legge.

 

 

 

Inammissibilit� alla sanatoria

 

Dispone il comma 27., art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 come modificato dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191).

 

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

 

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

 

b) non sia possibile effettuare interventi per l�adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell�8 maggio 2003;

 

c) non sia data la disponibilit� di concessione onerosa dell�area di propriet� dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalit� e condizioni di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

 

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonch� dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

 

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

 

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall�approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell�articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell�esclusione dalla sanatoria � sufficiente l�acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell�interno, che le aree interessate dall�abuso edilizio siano state, nell�ultimo decennio, percorse da uno o pi� incendi boschivi;

 

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonch� nei terreni gravati da diritti di uso civico.

 

Dispone l�art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria

1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilit� e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

a)      vincoli imposti da leggi statali e regionali nonch� dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b)      vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c)      vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d)      ogni altro vincolo che comporti la inedificabilit� delle aree.

2. Sono altres� escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1� giugno 1939, n. 1089 (ora Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste.

 

Dispone l�art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47(come sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003).

 

art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione (quindi non sono suscettibili di sanatoria su aree vincolate PRIMA della loro esecuzione n.d.r.) e che risultino:

a)      in difformit� dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni (per le opere eseguite in zone sismiche n.d.r.) e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (parte II, capo IV n.d.r.), omissis;

b)      in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubbliciomissis;

c)      in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1� aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, omissis.

(non sono inoltre suscettibili di sanatoria su aree vincolate ANCHE DOPO della loro esecuzione n.d.r.) e che risultino:

a)      in difformit� dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni (per le opere eseguite in zone sismiche n.d.r.) e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (parte II, capo IV n.d.r.), quando NON possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b)      in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, se in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c)      in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1� aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, quando costituiscono minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

 

 


 

Misura dell�oblazione

Tabella C al Decreto legge 269/2003

Definizione degli illeciti edilizi - misura dell�oblazione e dell�anticipazione degli oneri concessori. alle condizioni di cui all�articolo 32, comma 33, del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Misura dell�oblazione

Tipologia dell�abuso

Misura dell�oblazione euro/mq Immobili

 

non residenziali

residenziali

1.

150,00

100,00

2.

100,00

80,00

3.

80,00

60,00

 

Misura dell�oblazione Forfait

4.

3.500,00

5.

1.700,00

6.

516,00

 


 

Legge regionale del Piemonte 10 novembre 2004, n. 33.

Disposizioni regionali per l�attuazione della sanatoria edilizia.

(Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 45 del 11.11.2004)

 

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Applicazione della sanatoria edilizia)

1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall�articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell�andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da ultimo modificato dall�articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Piemonte secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32 per tutte le tipologie elencate nell�allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Le domande di sanatoria presentate fino alla data di entrata in vigore della l. 191/2004 restano valide ed ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per nuova costruzione il manufatto che risulti realizzato in forma autonoma non connesso o pertinente ad altro manufatto esistente.

Art. 3.

(Limiti di ammissibilit� a sanatoria delle opere abusive)

1. La sanatoria degli abusi edilizi di cui all�articolo 1, comma 1, si applica alle nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici massimi a 600 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 2.400 metri cubi.

2. Ai fini dell�applicazione della tipologia di opera abusiva numero 4 dell�allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, per zone omogenee A si intendono, nel caso in cui lo strumento urbanistico non abbia individuato tale zona, gli insediamenti urbani ed i nuclei minori aventi carattere sia storico-artistico sia ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, individuati dal piano regolatore ai sensi dell�articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dall�articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 4.

(Modalit� di rilascio del parere per opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo)

1. Il rilascio del parere di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell�attivit� urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell�articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) � subdelegato ai comuni, che lo rilasciano sentita la commissione edilizia integrata secondo quanto stabilito dall�articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

2. Il provvedimento di cui al comma 1 � trasmesso, contestualmente alla relativa documentazione, alla competente soprintendenza ed alla Regione. Il Ministero pu� in ogni caso motivatamente annullare il provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione ai sensi dell�articolo 159 del d.lgs. 42/2004.

Art. 5.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Gli oneri di urbanizzazione dovuti sono determinati applicando le tabelle comunali in vigore al 31 marzo 2003 e sono incrementati del 30 per cento per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1 e 2 dell�allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003.

2. All�atto della presentazione della domanda di sanatoria deve essere versata, a titolo di anticipazione, una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Dichiarazione d�urgenza)

1. La presente legge regionale � dichiarata urgente ai sensi dell�articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sar� pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, add� 10 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 658.

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 agosto 2004.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 2 settembre 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 novembre 2004 con relazione di Marco Botta.

- Approvato in Aula il 9 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto.


NOTE

Il testo delle note qui pubblicato � redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali � operato il rinvio. Restano invariati il valore e l�efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

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Note all�articolo 1

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- Il testo coordinato vigente dell�articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, � il seguente:

�Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l�incentivazione dell�attivit� di repressione dell�abusivismo edilizio, nonch� per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore � consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa � disposta nelle more dell�adeguamento della disciplina regionale ai princ�pi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformit� al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalit� del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d�intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell�applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l�articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. (abrogato)

7-8. (omissis)

9. (abrogato)

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico � destinata una somma di 20 milioni di euro per l�anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell�ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d�intesa con la Conferenza unificata di cui all�articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell�ambiente e della tutela del territorio, d�intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalit� di attuazione.

11. (abrogato)

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti � autorizzata a mettere a disposizione l�importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all�articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalit� di cui all�articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all�articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall�autorit� giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalit� e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell�economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l�amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalit� stabilite, il Ministro dell�interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attivit� di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell�abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all�Osservatorio nazionale dell�abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all�articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d�intesa con il Ministro dell�interno, sono aggiornate le modalit� di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all�articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivit� � destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l�anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet� dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonch� dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell�ente locale competente � subordinato al rilascio della disponibilit� da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell�Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la propriet� dell�area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l�opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell�opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilit� dello Stato alla cessione dell�area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell�opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l�11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell�Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell�attestazione del pagamento all�erario della somma dovuta a titolo di indennit� per l�occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all�illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell�immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilit� alla cessione dell�area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l�opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell�Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessit� di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell�opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilit� alla cessione dell�area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l�opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato � subordinata al parere favorevole da parte dell�Autorit� preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell�Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell�interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall�ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale � intervenuto il silenzio assenso con l�attestazione dell�avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile � determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed � corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali � stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell�ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell�opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile � rilasciato a cura della filiale dell�Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto � riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell�economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all�articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1� gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d�uso sono rideterminati, con effetto dal 1� gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall�articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. (abrogato)

 

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall�articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonch� dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altres� applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 (ridotto a 600 dalla L.R. Piemontese n. 33/04 n.d.r.) metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 (ridotto a 2.400 dalla L.R. Piemontese n. 33/04 n.d.r.) metri cubi.

 

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all�allegato 1:

 

a) numeri da 1 a 3, nell�ambito dell�intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonch� 4, 5 e 6 nell�ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

 

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale � determinata la possibilit�, le condizioni e le modalit� per l�ammissibilit� a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

 

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

 

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

 

b) non sia possibile effettuare interventi per l�adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell�8 maggio 2003;

 

c) non sia data la disponibilit� di concessione onerosa dell�area di propriet� dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalit� e condizioni di cui all�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

 

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonch� dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

 

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

 

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall�approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell�articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell�esclusione dalla sanatoria � sufficiente l�acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell�interno, che le aree interessate dall�abuso edilizio siano state, nell�ultimo decennio, percorse da uno o pi� incendi boschivi;

 

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonch� nei terreni gravati da diritti di uso civico.

 

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell�articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39. (della legge 23 dicembre 1994, n. 724 n.d.r.)

 

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, � sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non pu� essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

 

30. Qualora l�amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, pu� essere autorizzato, altres�, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell�amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.

 

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

 

32. La domanda relativa alla definizione dell�illecito edilizio, con l�attestazione del pagamento dell�oblazione e dell�anticipazione degli oneri concessori, � presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l�11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

 

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l�altro, un incremento dell�oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell�attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonch� per l�attuazione di quanto previsto dall�articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

 

34. Ai fini dell�applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall�articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonch� per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell�ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell�articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall�importo complessivo quanto gi� versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell�articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalit� di attuazione.

 

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell�articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

 

b) qualora l�opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all�esercizio della professione attestante l�idoneit� statica delle opere eseguite;

 

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

 

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell�illecito edilizio, l�oblazione interamente corrisposta nonch� il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all�articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (estinzione dei reati n.d.r.). Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

 

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell�imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonch�, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l�occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonch� il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l�adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l�oblazione dovuta non � stata interamente corrisposta o � stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all�articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all�articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

38. La misura dell�oblazione e dell�anticipazione degli oneri concessori, nonch� le relative modalit� di versamento, sono disciplinate nell�allegato 1 al presente decreto.

 

39. Ai fini della determinazione dell�oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell�articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. (la norma che segue � di interesse del Comune ndr.) Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia pu� essere determinato dall�Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalit� di cui all�articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l�attivit� istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l�orario di lavoro ordinario.

 

41. (la norma che segue � di interesse del Comune ndr.)Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonch� ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell�articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell�oblazione, ai sensi dell�articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, � devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell�economia e delle finanze sono stabilite le modalit� di applicazione del presente comma.

 

42-43. (omissis)

 

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l�applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gi� presentate ai sensi delle predette leggi.

 

44-46. (omissis)

 

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all�articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

 

48-49. (abrogato)

49-bis-49-quater. (omissis)

 

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l�anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all�entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unit� previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all�anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell�economia e delle finanze � autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

Tabelle A-B ( omissis)

 

Allegato 1

 

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all�articolo 32.

- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio.

- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all�articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio.

- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all�articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalit� di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

 

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

a) l�attestazione del versamento del 30 per cento dell�oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l�oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora l�importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l�importo dell�oblazione sia inferiore a tale cifra;

b) l�attestazione del versamento del 30 per cento dell�anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 euro, qualora l�importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l�importo dell�anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.

L�importo restante dell�oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata 20 dicembre 2004

- terza rata 30 dicembre 2004

L�importo restante dell�anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata 20 dicembre 2004

- terza rata 30 dicembre 2004

L�importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall�amministrazione comunale con apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell�articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) quando l�opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all�esercizio della professione attestante l�idoneit� statica delle opere eseguite. Qualora l�opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non � necessaria se non � oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla:

a) denuncia in catasto dell�immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all�attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell�imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l�occupazione del suolo pubblico.

 

Tabella C

Definizione degli illeciti edilizi - misura dell�oblazione e dell�anticipazione degli oneri concessori.

Misura dell�oblazione

Tipologia dell�abuso

Misura dell�oblazione euro/mq Immobili non residenziali

Misura dell�oblazione euro/mq Immobili residenziali

1. Opere realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

150,00

100,00

2. Opere realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data in entrata in vigore del presente provvedimento

100,00

80,00

3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio

80,00

60,00

 

Tipologia dell�abuso

Misura dell�oblazione Forfait

4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all�articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

3.500,00

5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio

1.700,00

6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall�articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformit� del titolo abilitativo edilizio; opere o modalit� di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume

516,00

 

 

 

Tabella D (omissis)

 

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segue Note all�articolo 1

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- Il testo dell�articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, � il seguente:

�Art. 5. (Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi)

1. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell�articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, pu� essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile � quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a), b), c), d) (omissis)

2. (omissis)

2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell�affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, pi� favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell�oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d�intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all�estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivit� economiche ivi esercitate, e all�abusivismo, il termine di cui all�articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, � differito al 30 ottobre 2004.".

- La l. 191/2004 � entrata in vigore il 1� agosto 2004.

 

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Note all�articolo 3

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- Il testo dell�allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, � riportato in nota all�articolo 1.

 

- Il testo coordinato vigente dell�articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, � il seguente:

�Art. 24. (Norme generali per i beni culturali ambientali)

[1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull�intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;

3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all�art. 13, 7� comma, lettera a) della presente legge.

[2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreche� le aree esterne che ne costituiscono l�integrazione storico-ambientale.

[3] Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e� fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

[4] Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1� giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8� comma;

b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di piu� recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell�eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualita� del prodotto edilizio;

c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreche� disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell�art. 40.

[5] Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.

[6] All�interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l�organizzazione della viabilita� interna, al fine di favorire la mobilita� pedonale ed il trasporto pubblico.

[7] Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.

[8] Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:

a) l�integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell�arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica ne� volumetrica ne� del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell�ambito dell�insediamento storico, non puo� prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d�uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

[9] Per favorire un�ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n 167, 22 ottobre 1971, n 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attivita� economiche nell�agglomerato storico.

[10] Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l�individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche� delle porzioni di tessuto in cui e� obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui e� ammesso l�intervento singolo di cui al successivo articolo 48.

[11] Spetta altresi� al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

[12] L�individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonche� delle aree di interesse archeologico, e� svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell�inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

[13] Il Sindaco, con propria ordinanza, puo� disporre l�esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l�illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico.".

 

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Note all�articolo 4

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- Il testo coordinato vigente dell�articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, � il seguente:

�Art. 32. (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)

1. Fatte salve le fattispecie previste dall�articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo � subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente pu� impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non � richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l�altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformit� dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell�articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purch� non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del D.M. 1� aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell�articolo 33.

4. Ai fini dell�acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall�articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet� di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell�autorizzazione in sanatoria � subordinato anche alla disponibilit� dell�ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l�uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilit� all�uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilit� all�uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all�area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore � stabilito dalla filiale dell�Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell�articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all�epoca della costruzione aumentato dell�importo corrispondente alla variazione dell�indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L�atto di disponibilit�, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, � stabilito dall�ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell�importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all�art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria � subordinato alla acquisizione della propriet� dell�area stessa previo versamento del prezzo, che � determinato dall�Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall�incorporamento dell�area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.".

 

 

- La parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, � relativa alla tutela dei beni paesaggistici.

 

- Il testo coordinato vigente dell�articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, � il seguente:

�Art. 14. (Adempimenti comunali)

1. I Comuni nei cui territori esistono localita� incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, provvedono, entro 60 giorni dall�entrata in vigore della presente legge, ad integrare la Commissione Igienico Edilizia con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell�art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

2. L�autorizzazione per gli interventi previsti all�articolo 13 ed all�articolo 13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l�osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.

3. In conformita� ai disposti del 5. comma dell�art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l�autorizzazione al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali puo� in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l�autorizzazione comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.".

 

 

- Il testo dell�articolo 159 del d.lgs. 42/2004, � il seguente

�Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria)

1. Fino all�approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell�articolo 156 ovvero ai sensi dell�articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell�articolo 145, l�amministrazione competente al rilascio dell�autorizzazione prevista dall�articolo 146, comma 2, d� immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall�interessato nonch� le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione � inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L�amministrazione competente pu� produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall�articolo 146, comma 5. L�autorizzazione � rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l�intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine � sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all�articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

3. Il Ministero pu� in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l�autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.

4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 � data facolt� agli interessati di richiedere l�autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L�istanza, corredata dalla documentazione prescritta, � presentata alla competente soprintendenza e ne � data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine � sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell�articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l�autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 pu� essere concessa solo dopo l�approvazione dei piani paesaggistici.".

 

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Nota all�articolo 5

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- Il testo dell�allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, � riportato in nota all�articolo 1.

 

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Nota all�articolo 6

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- Il testo dell�articolo 45 dello Statuto regionale � il seguente:

�Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni (...) nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: �La presente legge regionale sar� pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E� fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte�.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale pu� (...) essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(omissis).".

 


Estratto del capo IV della Legge 47/85

art. 31. Sanatoria delle opere abusive.

1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1� ottobre 1983 ( termine portato al 31 marzo 2003 dall�art. 32, comma 25., del D.L. 269/2003, conv. in Legge 326/2003 n.d.r.) ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformit� dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

2. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gi� esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

3. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altres� provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora DPR 380/2001 n.d.r.), a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonch�, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

4. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del decreto-legge. 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria gi� presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.

5. Per le opere ultimate anteriormente al 1� settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.

art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
(articolo cos� sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, � subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente pu� impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non � richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a)      in difformit� dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni (per le opere eseguite in zone sismiche n.d.r.) e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (parte II, capo IV n.d.r.), quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b)      in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purch� non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c)      in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1� aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (conferenza di servizi n.d.r.). Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet� di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria � subordinato anche alla disponibilit� dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilit� all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilit� all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore � stabilito dalla filiale dell'agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell�indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilit�, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, � stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Attribuzione ai privati di aree gi� pubbliche in attuazione di piani particolareggiati previo versamento del prezzo n.d.r.), il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria � subordinato alla acquisizione della propriet� dell'area stessa previo versamento del prezzo, che � determinato dall'agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

art. 33. Opere non suscettibili di sanatoria

1. Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilit� e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:

e)      vincoli imposti da leggi statali e regionali nonch� dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

f)        vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

g)      vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

h)      ogni altro vincolo che comporti la inedificabilit� delle aree.

2. Sono altres� escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1� giugno 1939, n. 1089 (ora Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste.

art. 34 (omissis)

art. 35. Procedimento per la sanatoria

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda � corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1� ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altres� essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneit� statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non � necessaria se non � oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonch� copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa � situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;
e) (abrogata)

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altres� le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici gi� stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicit� della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa.

5. Nei casi di non idoneit� statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altres� essere presentato al comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

6. Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneit� statica � depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

7. Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.

8. Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneit� sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicit� della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneit� sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

9. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, � subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneit� sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verr� restituita all'interessato.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato � stato dichiarato estinto per qualsiasi causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge il sindaco, ha facolt� di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.

11. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, � versata entro i successivi sessanta giorni.

12. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

13. Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria pu� completare sotto la propria responsabilit� le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilit� dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

14. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio nonch� della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

15. Il diniego di sanatoria � notificato al richiedente.

16. Ogni controversia relativa all'oblazione � devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

17. Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.

18. Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.

19. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altres� rilasciato il certificato di abitabilit� o agibilit� anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneit� di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

20. Le modalit� di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

21. Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato pu� presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente.

art. 36. Rateizzazione

1. Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, � suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

2. Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione � suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo.

3. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno.

4. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.

5. Il nominativo dei beneficiari � trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

art. 37. Contributo di concessione

1. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.

2. Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, legge 28 gennaio 1977, n. 10, la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonch� alle loro caratteristiche geografiche, non pu� risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1� settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; semprech� tali opere non siano state gi� eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalit� e le garanzie da questo stabilite.

4. Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma � esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

art. 38. Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria

1. La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

2. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonch� quelli di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue altres� i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonch� i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a pi� proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari.

3. Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

5. I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benef�ci penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalit� di cui all'articolo 35.

6. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34.

7. Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.

art. 39. Effetti del diniego di sanatoria

1. L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.

art. 40. Mancata presentazione dell'istanza

1. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformit� o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione].

2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servit�, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1� settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia pu� essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1� settembre 1967. Tale dichiarazione pu� essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di propriet� comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto � stato approvato o l'opera autorizzata.

3. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1� settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.

4. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21.

5. Le nullit� di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonch� a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilit� di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria pu� essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purch� le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

art. 41. Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilit� dei beni

1. Ai fini della commerciabilit� dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1� settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorit� competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovr� farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell�art. 21 della presente legge.

2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35.

3. La certificazione di cui al primo comma � rilasciata dalla competente autorit� entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine, essa pu� essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servit�.

artt. 42, 43 e 44 (omissis)

art. 43. Procedimenti in corso

1. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali � intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorch� sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

3. In ogni caso non sono ripetibili le somme gi� riscosse e restano ferme le altre sanzioni gi� eseguite, ancorch� in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.

4. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.

5. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalit�. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sar� individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione � applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attivit� edificatorie.

art. 44. Sospensione dei procedimenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonch� quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.

2. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia.

4. I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati.


 


Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi

Numero progressivo 0000000000

(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi all�oblazione e all�anticipazione degli oneri concessori)

 

RISERVATO AL COMUNE

 

Denominazione

Codice ISTAT

Regione

PIEMONTE

09

Provincia

ASTI

005

Comune

SAN DAMIANO D�ASTI

________

N. Protocollo

________

________

Dati relativi al richiedente

Cognome o denominazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residenza anagrafica

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Via e numero civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Dati relativi all�illecito edilizio

Localizzazione

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Via e numero civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(in mancanza)

Catasto terreni foglio di mappa |_|_|_| numeri mappa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Catasto fabbricati foglio di mappa |_|_|_| numeri mappa |_|_|_|_| sub. |_|_|_|_|

Immobile soggetto a vincoli di tutela Si |_| No |_| Area demaniale Si |_| No |_|

Descrizione sintetica dell�illecito edilizio

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Destinazione d�uso (barrare la dizione che interessa)

Residenziale |_|

Non residenziale |_| Destinazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di ultimazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Tipologia di abuso |_|_|

Stato dei lavori alla data del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| ultimato Si |_| No |_| parziale |_|

 

 

Calcolo dell'oblazione

 

Tabella 1.a - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.

Immobili residenziali

 

1. Superficie utile residenziale (mq)

2. Superficie non residenziale (mq)

3. Superficie complessiva (mq)

4. Tipologia dell'abuso

5. Misura oblazione (euro/mq)

6. Importo totale dell�oblazione (euro)

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

1

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

2

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

3

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

 

La superficie non residenziale (n. 2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60

La superficie complessiva (n. 3) � data dalla somma della superficie utile abitabile (n.1) e dalla Superficie non residenziale (n.2)

 

 

Tabella 1.b - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse in valori al mq.

Immobili non residenziali

 

1. Superficie utile (mq)

2. Superficie pertinenze (mq)

3. Superficie complessiva (mq)

4. Tipologia dell'abuso

5. Misura oblazione (euro/mq)

6. Importo totale dell�oblazione (euro)

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

1

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

2

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

3

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

 

Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.

 

 

4. Tipologia dell'abuso

6. Importo dell�oblazione (euro)

4

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

5

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

6

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

 

Calcolo dell'anticipazione degli oneri concessori

 

Tabella 3 Nuove costruzioni, ampliamenti

 

1. Numero abitanti

2. Misura della anticipazione (euro/mq)

3. Superficie complessiva (mq)

6. Importo totale dell�oblazione (euro)

Fino a 10.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Da 10.001 a 100.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Da 100.001 a 300.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Oltre 300.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

 

 

Tabella 4 - Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti

 

1. Numero abitanti

2. Misura della anticipazione (euro/mq)

3. Superficie complessiva (mq)

6. Importo totale dell�oblazione (euro)

Fino a 10.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Da 10.001 a 100.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Da 100.001 a 300.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Oltre 300.000

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

 

Dati relativi al versamento

Oblazione

Tabella 1.a/b Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| x 0,30 = |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Resta da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|/2

Importo rate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| seconda rata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| terza rata

Tabella 2 Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Oneri concessori

Tabella 3 Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| x 0,30 = |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Resta da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|/2

Importo rate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| seconda rata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| terza rata

Tabella 4 Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| x 0,30 = |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

Resta da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|/2

Importo rate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| seconda rata

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| terza rata

Allegati:

1. Attestazione del versamento dell�oblazione |_|

2. Attestazione dell�anticipazione degli oneri concessori |_|

3. Dichiarazione ai sensi dell�art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15  (leggasi art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  |_|

4. Documentazione fotografica |_|

5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere |_|

6. Altro

|_| dichiarazione del richiedente, sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell�articolo 46, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta di non avere carichi pendenti in relazione ai seguenti tre delitti: art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di tipo mafioso), art. 648 bis c.p. (riciclaggio) e art. 648 c.p. (impiego in attivit� economiche o finanziarie di denaro, beni o utilit� di provenienza illecita);

|_| elaborati grafici di rilievo, a firma di tecnico abilitato all�esercizio della professione, sui quali sia indicato correttamente il posizionamento in mappa del fabbricato, le piante e le sezioni debitamente quotate ed eventualmente i quattro prospetti del medesimo.  Dovr� inoltre essere indicata in modo chiaro ed inequivocabile la parte di fabbricato oggetto della sanatoria;

|_| titolo di propriet� o di disponibilit� dell�immobile (atto di compravendita, donazione, successione ecc., ovvero certificato catastale o autocertificazione), come prescritto dal I� comma dell�art. 48 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.;

|_| PER TUTTI GLI ABUSI CHE COMPORTANO DENUNCIA DI OPERE IN C.A. O STRUTTURE METALLICHE = certificato di idoneit� statica (completo di relazione geologica a firma di Geologo iscritto all�Albo se in zone con presenza di cavit� sotterranee od affette da subsidenza ai sensi dell�art. 3, Capo B5, commi 2 e 3 e Capo C3, comma 3 D.M.LL.PP. 11.3.1988) a firma di tecnico abilitato, iscritto all�Ordine degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 10 anni. In alternativa, nel caso in cui prima della realizzazione dei lavori oggetto della sanatoria, sia stata comunque effettuata regolare denuncia delle opere in C.A. ovvero in strutture metalliche presso il competente Ufficio del Genio Civile, certificato di collaudo ex L. 1086/71.  Se il Collaudatore e/o  il Geologo (nei casi previsti dal DM.11.3.1988) dovessero ritenere l�opera non collaudabile, in luogo del certificato di idoneit� statica o di collaudo, dovr� essere prodotto uno specifico progetto di adeguamento;

|_| prova della presentazione all�UTE della documentazione necessaria ai fini dell�accatastamento, corredata dalle planimetrie catastali dell�immobile dalle quali si evinca la distribuzione ed il numero delle unit� immobiliari;

Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Firma del richiedente _________________________


SCADENZE.

31.03.2003 Data di ultimazione delle opere da condonare

10.12.2004 (comma 32). Termine per la presentazione della domanda di condono e data di versamento dell�oblazione e dell�anticipazione degli oneri concessori.

Oblazione:

a) versamento del 30% dell�oblazione, calcolato utilizzando la Tabella 1 e in base a quanto indicato nella Tabella C, ma nella misura minima di 1.700 euro, se l�importo complessivo � superiore a tale cifra;

b) versamento dell�intero importo, se l�importo � inferiore a 1.700 euro;

c) versamento dell�intero importo, se l�importo � fisso.

Oneri concessori:

a) versamento del 30% dell�anticipazione degli oneri concessori (prima rata), calcolata utilizzando le Tabelle 3 � 4 e in base a quanto indicato nella Tabella D, ma nella misura minima di 500 euro, se l�importo complessivo � superiore a tale cifra,

b) versamento dell�intero importo, se l�importo � inferiore a tale cifra (500 euro)

20.12.2004 (Allegato 1). Versamento della seconda rata dell� oblazione e anticipazione (seconda rata) degli oneri, se risultano ancora dovuti. L�importo rimanente dell�oblazione, come pure dell�anticipazione degli oneri concessori, deve essere versato, per importi uguali, e cio� entro il 30 dicembre 2004.

30.12.2004 (Allegato 1). Versamento della terza (e ultima) rata di oblazione e terza di anticipazione degli oneri, se risultano ancora dovuti (comma 37). L�importo rimanente degli oneri concessori concessori deve essere versato entro il 30 giugno 2005.

10.03.2005 (art. 39, comma 4, della legge 724/94). Data stabilita per il completamento e integrazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi.

30.06.2005 (comma 37). Termine per il pagamento degli oneri concessori, della presentazione della denuncia al catasto, della denuncia ICI e, ove dovute, della Tosap e della Tarsu.

31.12.2006 (Allegato 1). Saldo degli oneri ancora dovuti, secondo le indicazioni del comune. Termine stabilito dall�Allegato 1 � procedure per la sanatoria edilizia. Le scadenze stabilite dalla norma infatti si riferiscono solo ed esclusivamente alle due rate dell�anticipazione degli oneri concessori, per cui l�eventuale rimanenza dovr� essere versata a conguaglio entro tale data.

30.06.2007 (comma 37). Formazione del silenzio assenso sulle domande di condono: il decorso del termine di 24 mesi dal completamento delle domande e dell�avvenuto intero pagamento dell�oblazione e degli oneri concessori (30 giugno 2005, stabilito dal comma 37).. (per gli immobili vincolati: il termine per la formazione del silenzio assenso decorrer� dalla data in cui l�autorit� preposta alla tutela del vincolo comunicher� il proprio parere).