Atto costitutivo dell'Unione dei comuni COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI
Statuto della COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI:
- TITOLO 1 - Elementi costitutivi e principi fondamentali
della
UNIONE DEI COMUNI
COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI
Add�, VENTIDUE del mese di NOVEMBRE, dell'anno DUEMILA, in San
Damiano
-
BOSIA FRANCESCO in qualit� di sindaco del Comune di
ANTIGNANO, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 adottata nella seduta del 12 ottobre
2000;
-
MONTRUCCHIO PIERO in qualit� di sindaco del Comune di
CELLE ENOMONDO, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 adottata nella seduta del 31.8.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 in data 29.9.2000;
-
BODDA MARIO in qualit� di sindaco del Comune di CISTERNA
D'ASTI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 adottata nella seduta del 8.8.2000,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33
-
MASSANO GIOVANNI in qualit� di sindaco del Comune di
REVIGLIASCO D'ASTI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce,
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 adottata nella seduta del
27.9.2000;
-
VALLE VALTER in qualit� di sindaco del Comune di SAN
DAMIANO D'ASTI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata nella seduta del 21.7.2000,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
-
MASSANO VITTORIO in qualit� di sindaco del Comune di SAN
MARTINO ALFIERI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 adottata nella seduta del 30.8.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 in data 4.10.2000;
-
CONTI GIUSEPPE in qualit� di sindaco del Comune di
TIGLIOLE, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 adottata nella seduta del 3.8.2000,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 in data 28.9.2000.
PREMESSO
- che i Comuni succitati appartengono alla Provincia di
Asti, fra essi vi � continuit� territoriale ed interessano una popolazione di
circa 15.000 abitanti;
-
che il territorio ricompreso tra i comuni succitati �
caratterizzato da una realt� di omogeneit� socio-economica e culturale;
-
che le medesime esigenze della collettivit� ivi stanziata
possono trovare una efficace ed economica soddisfazione attraverso una
organizzazione e gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi
pubblici;
-
che su tali presupposti si promuover� e si determiner� lo
sviluppo di un'area collinare svantaggiata del Piemonte, in particolare, con:
a)�� la tutela e la
crescita del patrimonio umano, storico, culturale ed ambientale;
b)�� il superamento
dei limiti e degli squilibri economico-sociali;
c)�� la
valorizzazione del territorio e dell'economia, anche attraverso il recupero e
potenziamento delle risorse e dell'attivit� economiche-locali, con particolare
riferimento alle attivit� agricole;
d)�� la riduzione
dell'esodo della popolazione e l'incentivo al riequilibrio insediativo;
e)�� la migliore
qualit� della vita attraverso la disponibilit� di maggiori risorse economiche
da investire sul territorio, determinata dai risparmio derivante dalla gestione
associata;
f)
la condivisione di dotazioni professionali e finanziarie
finalizzata a soluzioni innovative;
-
che alcuni dei succitati comuni hanno posto in essere la
gestione associata dello sportello unico delle attivit� produttive;
-
che la Legge 8 giugno 1999, n. 142
"Ordinamento
delle autonomie locali", all'art. 26, cos� come sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico sulle leggi degli Enti Locali, all'art.32,
prevede la possibilit� per i comuni di esercitare congiuntamente una pluralit�
di funzioni e di servizi di loro competenza attraverso l'istituto dell'unione,
quale autonomo ente locale;
-
che la Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16
"Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare" prevede le "COMUNITA' COLLINARI" quali istituti per
l'esercizio in forma associata di funzioni comunali nonch� la gestione di
servizi pubblici, attribuiti con delega;
-
che la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44
"Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59" dedica particolare attenzione alla cooperazione fra gli
Enti locali e prevede forme di incentivazione per l'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali,
TUTTO QUANTO CIO'
PREMESSO
COSTITUISCONO
ai sensi dell'art, 26 della L. 142/90 come sostituita dall'art.32 del D.Lgs.267/2000, e degli art. 3 e 8 della L.R. 16/2000, l'UNIONE denominata "COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI" per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici, che i comuni delegheranno all'unione e di seguito elencati:
a)����� promozione e
gestione del territorio, con particolare attenzione alle attivit� agricole;
b)����� manutenzione
della viabilit� (fossi, segnaletica orizzontale e verticale);
c)����� raccolta e
trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata e
riutilizzo;
d)
organizzazione
di interventi di ripristino e recupero ambientale;
e)�����
organizzazione
e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;
f)
gestione del
servizio di protezione civile;
g)�����
valorizzazione
e tutela dell'organizzazione scolastica locale;
h)����� organizzazione
e gestione del servizio di trasporto locale, ed in particolare del trasporto
scolastico;
i)���
promozione
dell'attivit� ricettivo-turistica, attraverso la valorizzazione delle
potenzialit� ricreative e culturali per l'ambiente rurale e naturale;
j)���
salvaguardia e
valorizzazione delle arti, tradizioni popolari e dei prodotti tipici;
L'Unione ha sede in
San Damiano d'Asti, nei locali di propriet� del Comune di San Damiano
La durata dell'Unione
� di anni quindici, decorrenti dal perfezionamento del presente atto, ed �
Lo statuto dell'Unione, parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo, individua gli organi dell'Unione e le modalit� per la loro costituzione, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse. L'Unione � ente locale e pertanto ha autonomia ed autarchia secondo i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, in quanto compatibili.
Ogni Comune ha pari dignit� di rappresentanza in seno all'organo collegiale dell'Unione, secondo le modalit� previste dallo Statuto.
Letto, confermato e sottoscritto in quanto atto approvato dai rispettivi Consigli comunali, i sindaci delle amministrazioni civiche di:
ANTIGNANO: Francesco Bosia
CELLE ENOMONDO: Piero Montrucchio
CISTERNA D'ASTI:
Mario Bodda
REVIGLIASCO
D'ASTI: Giovanni Massano
SAN DAMIANO
D'ASTI: Valter Valle
SAN MARTINO
ALFIERI: Vittorio Massano
TIGLIOLE: Giuseppe
Conti
APPROVATE le seguenti integrazioni all'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni - Comunit� Collinare "Colline Alfieri": nella parte relativa alle deleghe dei Comuni all'Unione vengono inseriti i servizi pubblici di nuova istituzione e, precisamente:
-
lettera k) servizi per il patrimonio degli Enti e a favore degli
Amministratori e dei dipendenti degli Enti stessi,
-
lettera 1) servizi tributari,
- lettera m) servizi tecnici di progettazione,
-
lettera n)
sportello unico.
CON DELIBERA C.C.
N.64 IN DATA 28.11.2001