Atto costitutivo dell'Unione dei comuni COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI


 Statuto della COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI:

- TITOLO 1 - Elementi costitutivi e principi fondamentali 
- TITOLO 2 - Ordinamento strutturale; 
- TITOLO 3 - L'ordinamento amministrativo e l'organizzazione dell'Unione; 
- TITOLO 4 - Partecipazione popolare; 
- TITOLO 5 - Disposizione finale. 

     

ATTO COSTITUTIVO

della

UNIONE DEI COMUNI

COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI
  

Add�, VENTIDUE del mese di NOVEMBRE, dell'anno DUEMILA, in San Damiano d'Asti, nella sala conciliare del Piano Nobile del Palazzo Civico, presenti i signori:

- BOSIA FRANCESCO in qualit� di sindaco del Comune di ANTIGNANO, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 adottata nella seduta del 12 ottobre 2000;

- MONTRUCCHIO PIERO in qualit� di sindaco del Comune di CELLE ENOMONDO, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 adottata nella seduta del 31.8.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.9.2000;

- BODDA MARIO in qualit� di sindaco del Comune di CISTERNA D'ASTI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 adottata nella seduta del 8.8.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 7.11.2000;

- MASSANO GIOVANNI in qualit� di sindaco del Comune di REVIGLIASCO D'ASTI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 adottata nella seduta del 27.9.2000;

- VALLE VALTER in qualit� di sindaco del Comune di SAN DAMIANO D'ASTI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata nella seduta del 21.7.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 in data 30.9.2000;

- MASSANO VITTORIO in qualit� di sindaco del Comune di SAN MARTINO ALFIERI, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 adottata nella seduta del 30.8.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 in data 4.10.2000;

- CONTI GIUSEPPE in qualit� di sindaco del Comune di TIGLIOLE, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 adottata nella seduta del 3.8.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 in data 28.9.2000.

PREMESSO

- che i Comuni succitati appartengono alla Provincia di Asti, fra essi vi � continuit� territoriale ed interessano una popolazione di circa 15.000 abitanti;

- che il territorio ricompreso tra i comuni succitati � caratterizzato da una realt� di omogeneit� socio-economica e culturale;

- che le medesime esigenze della collettivit� ivi stanziata possono trovare una efficace ed economica soddisfazione attraverso una organizzazione e gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi pubblici;

- che su tali presupposti si promuover� e si determiner� lo sviluppo di un'area collinare svantaggiata del Piemonte, in particolare, con:

a)�� la tutela e la crescita del patrimonio umano, storico, culturale ed ambientale;

b)�� il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali;

c)�� la valorizzazione del territorio e dell'economia, anche attraverso il recupero e potenziamento delle risorse e dell'attivit� economiche-locali, con particolare riferimento alle attivit� agricole;

d)�� la riduzione dell'esodo della popolazione e l'incentivo al riequilibrio insediativo;

e)�� la migliore qualit� della vita attraverso la disponibilit� di maggiori risorse economiche da investire sul territorio, determinata dai risparmio derivante dalla gestione associata;

f)    la condivisione di dotazioni professionali e finanziarie finalizzata a soluzioni innovative;

- che alcuni dei succitati comuni hanno posto in essere la gestione associata dello sportello unico delle attivit� produttive;

- che la Legge 8 giugno 1999, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", all'art. 26, cos� come sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico sulle leggi degli Enti Locali, all'art.32, prevede la possibilit� per i comuni di esercitare congiuntamente una pluralit� di funzioni e di servizi di loro competenza attraverso l'istituto dell'unione, quale autonomo ente locale;

- che la Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare" prevede le "COMUNITA' COLLINARI" quali istituti per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali nonch� la gestione di servizi pubblici, attribuiti con delega;

- che la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" dedica particolare attenzione alla cooperazione fra gli Enti locali e prevede forme di incentivazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, 

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO

 I comuni presenti, come sopra rappresentanti,

COSTITUISCONO

ai sensi dell'art, 26 della L. 142/90 come sostituita dall'art.32 del D.Lgs.267/2000, e degli art. 3 e 8 della L.R. 16/2000, l'UNIONE denominata "COMUNITA' COLLINARE COLLINE ALFIERI" per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici, che i comuni delegheranno all'unione e di seguito elencati:

a)����� promozione e gestione del territorio, con particolare attenzione alle attivit� agricole;

b)����� manutenzione della viabilit� (fossi, segnaletica orizzontale e verticale);

c)����� raccolta e trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata e riutilizzo;

d)      organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

e)����� organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;

f)       gestione del servizio di protezione civile;

g)����� valorizzazione e tutela dell'organizzazione scolastica locale;

h)����� organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

i)���    promozione dell'attivit� ricettivo-turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialit� ricreative e culturali per l'ambiente rurale e naturale;

j)���    salvaguardia e valorizzazione delle arti, tradizioni popolari e dei prodotti tipici;

 

L'Unione ha sede in San Damiano d'Asti, nei locali di propriet� del Comune di San Damiano d'Asti.

La durata dell'Unione � di anni quindici, decorrenti dal perfezionamento del presente atto, ed � rinnovabile con consenso espresso dai Consigli comunali di ciascuno degli enti aderenti, con delibera adottata ai sensi di Legge, da assumersi entro l'anno precedente la scadenza.

Lo statuto dell'Unione, parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo, individua gli organi dell'Unione e le modalit� per la loro costituzione, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse. L'Unione � ente locale e pertanto ha autonomia ed autarchia secondo i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, in quanto compatibili.

Ogni Comune ha pari dignit� di rappresentanza in seno all'organo collegiale dell'Unione, secondo le modalit� previste dallo Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto in quanto atto approvato dai rispettivi Consigli comunali, i sindaci delle amministrazioni civiche di:

ANTIGNANO: Francesco Bosia

CELLE ENOMONDO: Piero Montrucchio

CISTERNA D'ASTI: Mario Bodda

REVIGLIASCO D'ASTI: Giovanni Massano

SAN DAMIANO D'ASTI: Valter Valle

SAN MARTINO ALFIERI: Vittorio Massano

TIGLIOLE: Giuseppe Conti

APPROVATE le seguenti integrazioni all'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni - Comunit� Collinare "Colline Alfieri": nella parte relativa alle deleghe dei Comuni all'Unione vengono inseriti i servizi pubblici di nuova istituzione e, precisamente:

- lettera k) servizi per il patrimonio degli Enti e a favore degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti stessi,

- lettera 1) servizi tributari,

- lettera m) servizi tecnici di progettazione,

- lettera n) sportello unico.

CON DELIBERA C.C. N.64 IN DATA 28.11.2001